FAST FIND : GP6600

Sent.C. Cass. 09/07/2003, n. 10816

49794 49794
1. Consulente tecnico d’ufficio - Incarico - Rinnovazione - Integrazione con precedente consulenza - Ammissibilità.
1. Il giudice, il quale disattenda il parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio, ha l’onere di dare di ciò adeguata motivazione, autonomamente e direttamente penetrando nella questione tecnica e di questa giungendo a dare propria, diversa e motivata soluzione. Tuttavia, nel caso in cui il giudice, dopo avere espletato un’indagine tecnica d’ufficio e dopo avere disposto, a seguito delle critiche a questa formulate dalle parti, altra indagine, ritrovi nei fatti nuovamente accertati una conferma del primo parere, può, contestualmente avvalendosi delle due consulenze, non accogliere il secondo parere nella sua interezza, bensì nella misura del riscontro, che del precedente parere egli esigeva; in tale caso, la giustificazione della decisione è costituita anche dal primo parere.

1a. (CTU-CTRP) - Sull’incarico e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio ved. C. Stato IV 18 febbraio 2003 n. 877 R (La consulenza tecnica d’ufficio, dopo l’entrata in vigore della L. 21 luglio 2000 n. 205 può essere disposta anche in Cassazione); Csi 4 luglio 2002 n. 375 R (Il C.T.U. può essere scelto dal giudice amministrativo con le stesse modalità con cui è nominato dal giudice ordinario; pertanto non occorre che il C.T.U. incaricato sia iscritto negli albi di consulenti tecnici); Cass. 9 maggio 2002 n. 6641 R e 6 maggio 2002 n. 6479 R e 17 gennaio 2001 n. 583 R (Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità); 14 febbraio 2002 n. 2164 R (Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio); 12 aprile 2001 n. 5473 R (La scelta del C.T.U. è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità); 23 novembre 2000 n. 15136 R (Obbligo di motivazione del giudice in caso di rigetto dell’istanza di nomina di un C.T.U. in una controversia su questione tecnica rilevante per la definizione della causa); 20 novembre 2000 n. 14979 R (La valutazione del giudice circa l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio è discrezionale, con necessità però di adeguata motivazione in caso di suo diniego ad istanza della parte di ammissione della C.T.U.); 20 febbraio 1998 n. 1783 R (Il diniego del giudice all’istanza della parte di ammissione della C.T.U. richiede adeguata motivazione) .

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino