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Sent.C. Cass. 20/02/1998, n. 1783

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissione - Discrezionalità del giudice di merito - Obbligo di motivazione - Criterio di sufficienza.
1. Il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di un'istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, l'esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia; egli non può, per converso, negare ingresso alla detta istanza (omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte a sostegno della medesima) e ritenere nel contempo, sic et simpliciter, indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece provare, specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi (quale il grave inadempimento del conduttore di un fondo oggetto di un contratto agrario) rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d'indagine e la parte si trovi se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione.

1a. Sul potere discrezionale del giudice di merito all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio ved. Cass. 24 gennaio 1997 n. 722 R, 21 luglio 1995 n. 7964R, 10 novembre 1988 n. 6055R, 23 febbraio 1985 n. 1618 R, 17 novembre 1983 n. 6867R.

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