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Sent.C. Cass. 21/06/2004, n. 11478

50062 50062
1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Eventuale corresponsabilità del committente.
1. L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 Cod. civ. dal precetto di «neminem laedere», ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici.

1a. (RCT.1) - Sulla responsabilità per danni causati a terzi da opere pubbliche e nella esecuzione degli appalti [restando esclusa da questa giurisprudenza quella sulla responsabilità per danni a terzi nelle strade (p.e., per pericolo occulto)] ved. Cass. 21 giugno 2004 n. 11478 R e 20 aprile 2004 n. 7499 R e Tsa 24 settembre 2003 n. 127 R e Cass. 15 luglio 2003 n. 11064 R (Responsabilità solo dell'appaltatore per danni a terzi negli appalti di lavori pubblici ed eventualmente anche dell'amministrazione appaltante, concorrente e solidale); 23 dicembre 2003 n. 19773 R (Responsabilità dell'ente custode dell'impianto fognario per il danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto stesso); 9 ottobre 2003 n. 15061 R (Responsabilità della P.A. per danni all'immobile frontista di una strada provinciale provocati dall'acqua tracimata dalla strada stessa per l'inosservanza delle specifiche disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano l'attività di manutenzione delle strade nonché delle comuni norme di diligenza e prudenza); 20 agosto 2003 n. 1221 [R=W20AG031221] (Responsabilità, in qualità di custode, del proprietario di un appartamento in cui aveva fatto eseguire lavori di ristrutturazione - oltre eventualmente a quella dell'appaltatore che li aveva eseguiti - per i danni causati da detti lavori ad appartamenti sovrastanti); 18 luglio 2003 n. 11242 R(Responsabilità della P.A. per danni provocati al proprietario frontista di una strada pubblica, per la mancata manutenzione della rete idrica e la conseguente apertura di una voragine nella strada di accesso al negozio di quel proprietario); 21 marzo 2003 n. 4145 R (Il concessionario risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica).
(Cod. civ. art. 2043)

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