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Sent.C. Cass. 16/05/2006, n. 11371

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1. Appalti ll.ppr. - Danni a terzi - Responsabilità dell’appaltatore.
1. L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.

1. Conf. Cass. 2 marzo 2005 n. 4361 [R0ì=W2M054361] ; 21 giugno 2004 n. 11478. R 1a. (RCT.1) - Sulla responsabilità per danni causati a terzi da opere pubbliche e nella esecuzione degli appalti [restando esclusa da questa giurisprudenza quella sulla responsabilità per danni a terzi nelle strade (p.e., per pericolo occulto), raccolta nella nota 1° (RCT.3)] ved. Cass. 19 aprile 2006 n. 9065 R [Una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi si può configurare: a) qualora si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore (quale nudus minister) su ordine del direttore dei lavori o di altro rappresentante del committente; b) qualora l’opera sia stata affidata ad un’impresa inidonea (culpa in eligendo). I principi suddetti valgono anche in caso di subappalto]; 20 marzo 2006 n. 6104 R [Il proprietario che faccia eseguire scavi nel proprio fondo risponde dei danni derivati a proprietà confinanti, anche se aveva dato i lavori in appalto (in tal caso la responsabilità dell’appaltatore si aggiunge alla sua ma non l’esclude); 15 marzo 2006 n. 5678 R [Il «riconoscimento di responsabilità» da parte del committente, per danni a terzi (come quelli causati da un allagamento provocato dalla rottura di un tubo della rete idrica durante lavori di scavo) non comporta limitazione di responsabilità dell’appaltatore)]; 9 novembre 2005 n. 21686 R (1. Responsabilità della P.A. per danni a terzi ex art. 2043 Cod. civ. per una situazione di pericolo occulto, caratterizzantesi per la sua non visibilità e non prevedibilità. - 2. Danni a terzi causati dal comportamento colposo del danneggiato - Obbligo del giudice di accertare eventuale concorso di colpa di questi); 2 marzo 2005 n. 4361 R(Responsabilità dell’appaltatore per danni a terzi ed ev. corresponsabilità del committente).

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