Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 04/08/2017, n. 124
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L. 04/08/2017, n. 124
L. 04/08/2017, n. 124
L. 04/08/2017, n. 124
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- L. 27/12/2017, n. 205
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Art. 1. - Comma 11. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. 2-22.Omissis 23. All’articolo 201 del codice |
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Art. 1. - Comma 24 - Comma 25 - Omissis |
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Art. 1. - Comma 2626. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con |
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Art. 1. - Comma 27 - Comma 37 - Omissis |
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Art. 1. - Comma 3838. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale» |
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Art. 1. - Comma 3939. Al fine di aumentare l’efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e succ |
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Art. 1. - Comma 4040. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell’ |
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Art. 1. - Comma 41 - Omissis42. All’articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto |
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Art. 1. - Comma 4343. All’articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° ago |
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Art. 1. - Comma 4444. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente riso |
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Art. 1. - Comma 4545. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigor |
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Art. 1. - Comma 4646. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti g |
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Art. 1. - Comma 4747. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con cr |
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Art. 1. - Comma 4848. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l’utente che intende usufruire delle modalità di pagamento d |
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Art. 1. - Comma 5050. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore d |
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Art. 1. - Comma 5151. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall’ambito di ap |
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Art. 1. - Comma 52 |
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Art. 1. - Comma 5353. Dall’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 47 a 52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca |
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Art. 1. - Comma 5454. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente d |
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Art. 1. - Comma 5555. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata |
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Art. 1. - Comma 56 - Comma 58 - Omissis |
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Art. 1. - Comma 5959. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, “a |
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Art. 1. - Comma 6060. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizi |
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Art. 1. - Comma 60-bis |
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Art. 1. - Comma 61 |
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Art. 1. - Comma 6262. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano |
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Art. 1. - Comma 6363. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di |
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Art. 1. - Comma 6464. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste dal comma 61, l’Autorità per l’energia el |
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Art. 1. - Comma 6565. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l’Autorità per l’energia elet |
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Art. 1. - Comma 6666. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a: a) l’operatività del portale informatico di cui al comma 61; b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l&rsqu |
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Art. 1. - Comma 6767. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorit&ag |
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Art. 1. - Comma 68 |
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Art. 1. - Comma 6969. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere |
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Art. 1. - Comma 7171. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70 siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con |
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Art. 1. - Comma 7272. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la |
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Art. 1. - Comma 7373. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cu |
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Art. 1. - Comma 7474. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisc |
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Art. 1. - Comma 7575. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi con |
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Art. 1. - Comma 7676. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci economici individuali an |
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Art. 1. - Comma 7777. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 75, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l |
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Art. 1. - Comma 7878. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponi |
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Art. 1. - Comma 7979. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scaden |
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Art. 1. - Comma 8080. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell’energia elettrica, entro novanta giorni |
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Art. 1. - Comma 81 |
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Art. 1. - Comma 81-bis |
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Art. 1. - Comma 8282. L’elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilme |
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Art. 1. - Comma 8585. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all’articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modi |
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Art. 1. - Comma 8686. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell’energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantag |
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Art. 1. - Comma 8787. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «closeout netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo net |
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Art. 1. - Comma 8888. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 80 a 83 c |
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Art. 1. - Comma 8989. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non ris |
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Art. 1. - Comma 90 |
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Art. 1. - Comma 9191. All’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 1. - Comma 9292. All’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 1. - Comma 9393. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qu |
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Art. 1. - Comma 9494. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello |
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Art. 1. - Comma 9595. Ai fini della partecipazione alle gare d’ambito di raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi ordi |
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Art. 1. - Comma 9696. All’articolo 2, comm |
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Art. 1. - Comma 9898. Al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 |
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Art. 1. - Comma 100100. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 98, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è |
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Art. 1. - Comma 102102. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del testo unico di cui al |
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Art. 1. - Comma 103103. Qualora l’impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo ad |
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Art. 1. - Comma 104104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti |
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Art. 1. - Comma 105105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello svi |
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Art. 1. - Comma 106106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell’ |
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Art. 1. - Comma 107107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamen |
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Art. 1. - Comma 108108. Il rilascio al gestore dell’impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell’ufficio dell& |
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Art. 1. - Comma 109 |
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Art. 1. - Comma 110110. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presiden |
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Art. 1. - Comma 111111. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono |
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Art. 1. - Comma 112112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, |
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Art. 1. - Comma 114114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l’anagrafe degli impianti di cui al comma 100, verificano che gli impia |
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Art. 1. - Comma 115115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività di vendita entro &l |
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Art. 1. - Comma 116116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell’attività di vendita, i titolari di impianti |
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Art. 1. - Comma 117117. Le attività di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sic |
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Art. 1. - Comma 118118. Nell’ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’amb |
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Art. 1. - Comma 119119. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le |
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Art. 1. - Comma 120120. All’articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono appo |
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Art. 1. - Comma 121121. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all’attuazione delle disposizioni |
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Art. 1. - Comma 122122. All’articolo 18 |
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Art. 1. - Comma 123123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambie |
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Art. 1. - Comma 124124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori a |
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Art. 1. - Comma 125125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, |
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Art. 1. - Comma 125-bis125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilanci |
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Art. 1. - Comma 125-ter125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo |
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Art. 1. - Comma 125-quater125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbian |
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Art. 1. - Comma 125-sexies125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralment |
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Art. 1. - Comma 127127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 |
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Art. 1. - Comma 128128. All’articolo 2 |
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Art. 1. - Comma 129129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societ&agra |
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Art. 1. - Comma 130130. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l’acce |
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Art. 1. - Comma 131131. La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pari |
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Art. 1. - Comma 132132. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla co |
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Art. 1. - Comma 133133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori d |
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Art. 1. - Comma 134134. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133 le amministrazioni interessate provvedono nell&r |
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Art. 1. - Comma 135135. All’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall&rsq |
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Art. 1. - Comma 136136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto |
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Art. 1. - Comma 137137. Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canon |
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Art. 1. - Comma 138138. In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzio |
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Art. 1. - Comma 139139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Q |
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Art. 1. - Comma 141141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso; 2) il comma 4 è abrogato; 3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»; |
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Art. 1. - Comma 142142. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 63 è sostituito dal seguente: «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, e comunque le spese anticipate di cui all’articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; |
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Art. 1. - Comma 143143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio naziona |
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Art. 1. - Comma 144144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»; b) all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il notaio può recarsi, per ragione de |
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Art. 1. - Comma 145 - Comma 147 - Omissis |
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Art. 1. - Comma 148148. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali |
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Art. 1. - Comma 149149. Il comma 2 dell’ar |
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Art. 1. - Comma 150150. All’articolo 9, co |
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Art. 1. - Comma 152152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad |
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Art. 1. - Comma 153 - Comma 165 - Omissis |
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Art. 1. - Comma 166166. È nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela |
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Art. 1. - Comma 167167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualit&agr |
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Art. 1. - Comma 168168. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale |
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Art. 1. - Comma 169169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organiz |
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Art. 1. - Comma 170170. All’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta |
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Art. 1. - Comma 173173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all’articolo |
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Art. 1. - Comma 175175. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10: 1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre |
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Art. 1. - Comma 176176. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: |
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Art. 1. - Comma 177177. Il comma 1 dell’articolo 16 della leg |
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Art. 1. - Comma 179179. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la |
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Art. 1. - Comma 180180. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 179, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle competenti Commis |
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Art. 1. - Comma 181181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 179, il Governo, nel rispet |
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Art. 1. - Comma 182182. Dall’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a 181 del presente articolo non devono derivare nu |
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Art. 1. - Comma 184184. Per favorire l’offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l’utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l’adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l’installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole n |
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Art. 1. - Comma 185185. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 184 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati pe |
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Art. 1. - Comma 186186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 184, il Governo |
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Art. 1. - Comma 187187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredati di |
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Art. 1. - Comma 188188. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuisco |
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Art. 1. - Comma 189189. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture |
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Art. 1. - Comma 190190. Per le attività di cui ai commi 188 e 189 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 |
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Art. 1. - Comma 191191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall’anno 2018, si pr |
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Art. 1. - Comma 192192. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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