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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 14/04/2017, n. 462

Approvazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l.r. 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), di nuove disposizioni relative alle condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla medesima Legge regionale. Revoca della DGR 4697/2001, come modificata con successive DGR n.ri 3927/2002, 3928/2002, 1641/2003, 1489/2004, 839/2005, 2073/2007, 295/2009 e 3333/2009.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 19/04/2021, n. 412
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3801953 7380010
Testo del provvedimento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

Delibera

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
3801953 7380011
Allegato 1 - Disposizioni di carattere generale relative agli interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali

 

1. Presentazione della domanda

1.1 Le domande di mutuo a tasso agevolato relative agli interventi a sostegno delle attività turistico- ricettive e commerciali di cui al Capo II e III della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), di seguito legge, sono presentate alla Struttura regionale competente in materia di strutture turistico-ricettive e di commercio, di seguito struttura competente.

1.2 Le domande di agevolazione devono essere presentate prima della data di avvio dei lavori e/o di presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e/o dell'effettuazione degli investimenti mobiliari.

In caso di iniziativa concernente anche l'acquisto di immobili, la domanda di agevolazione deve essere presentata, in ogni caso, prima della data del rogito notarile o della data di ricevimento del decreto definitivo di trasferimento della proprietà nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 2.1, numero 3), lettera a).

Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati alla struttura acquisita.

Le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge, autorizzate con un unico titolo abilitativo di tipo edilizio, non possono essere oggetto di più di una domanda di mutuo.

La domanda di mutuo relativa all'iniziativa di costituzione di liquidità per la creazione di nuova azienda di cui agli artt. 4, comma 2, lettera d), e 9, comma 2, lettera d), della legge, è ammissibile qualora la stessa sia presentata entro 1 anno dalla data di avvio effettivo dell'attività.

1.3 Le domande devono essere presentate in competente bollo su moduli predisposti dalla struttura competente, corredate della documentazione elencata in appresso e contenenti l'impegno a:

1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'art. 23, comma 2, della legge;

2) accettare, fino alla data di estinzione del mutuo o della scadenza dei periodi di cui all'art. 23, comma 2, della legge, ogni controllo sull'effettiva destinazione dei beni finanziati, sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e alle presenti disposizioni, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale su richiesta della struttura competente;

3) comunicare, entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, alla struttura competente, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

4) comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;

5) assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione del mutuo, al rilascio delle garanzie, alla trascrizione dei vincoli laddove richiesto, nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

1.4 Nelle domande, il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

1) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;

2) in caso di domanda presentata in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, eventuali agevolazioni di cui l'impresa abbia già beneficiato negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello in corso, in regime "de minimis", fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima; tale dichiarazione dovrà essere aggiornata con riferimento alla data del provvedimento amministrativo di concessione del mutuo e, per impresa, si intende sempre l'impresa unica di cui all'art. 2, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013;

3) l'attività aziendale svolta o che si intende svolgere e le finalità dell'investimento;

4) il titolo di godimento dell'immobile;

5) in caso di acquisto di beni immobili ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), e dell'art. 9, comma 2, lettera b), della legge, l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado e di coniugio con la parte venditrice, o, in caso di società, l'inesistenza di detti vincoli tra i soci delle parti contraenti ovvero di identità dei soci;

6) in caso di acquisto di immobile attraverso la cessione di quote societarie, che l'immobile è l'unico cespite in capo alla società venditrice;

7) in caso di acquisto di azienda, che i beni mobili usati non hanno già beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi 5 anni;

8) la data di inizio e fine dei lavori;

9) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica proprietaria di una struttura, tutte le eventuali partecipazioni societarie rilevanti ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di PMI così come definita nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.

 

2. Documentazione da allegare alla domanda

2.1 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

1) atto di provenienza o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 9, comma 1, della legge;

2) nell'ipotesi di investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di beni immobili:

a) progetto in scala non inferiore a 1:100 delle opere da eseguire, completo di tutti gli elaborati (piante, sezioni, prospetti, relazione tecnica) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione, presentato al Comune per l'approvazione o, in caso di SCIA, da presentare al Comune;

b) copia della lettera del Comune o del S.U.E.L. (Sportello unico degli enti locali) attestante l'esito favorevole della Commissione edilizia o del responsabile del procedimento al rilascio del titolo abilitativo relativo al progetto di cui alla lettera a) con l'eventuale indicazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione oppure il titolo abilitativo di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 59 della L.R. 11/1998;

c) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, o preventivi, atti a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;

d) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, con l'indicazione dell'area destinata a parcheggi e zona verde;

e) documentazione fotografica riguardante l'immobile oggetto dell'iniziativa;

f) per i complessi ricettivi all'aperto, planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei percorsi, delle piazzole e dei fabbricati adibiti a servizi.

Il progetto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, nonché i preventivi delle imprese fornitrici, devono essere sottoscritti anche dal soggetto richiedente il mutuo;

3) nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto finalizzate alla ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione:

a) contratto preliminare di vendita o, nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto in sede di aste che non contemplino la stipulazione di un contratto preliminare, la manifestazione d'interesse; nel caso in cui la domanda sia presentata ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, il contratto preliminare o la manifestazione d'interesse non devono costituire impegno giuridicamente vincolante all'acquisto ovvero altro impegno che renda irreversibile l'acquisto medesimo;

b) documentazione di cui al punto 2) o 4) comprovante un investimento di importo non inferiore al 20% dell'importo della spesa ammissibile per l'acquisto nei casi di cui agli arti 4, comma 2, lettera b), numero 1), e 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge;

c) estratto di mappa, indicativa del nuovo catasto urbano;

d) rilievo in scala non inferiore a 1:100 dei fabbricati oggetto di acquisto;

e) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, dell'area destinata a parcheggi e zona verde, con indicazione dei mappali interessati dall'acquisto;

f) dichiarazione del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, che il rilievo presentato è conforme al progetto dei fabbricati a suo tempo autorizzato e indicazione degli estremi del relativo titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'ente pubblico preposto;

g) relazione tecnica, contenente gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche del fabbricato interessato dall'acquisto redatta e firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale e sottoscritta dal soggetto richiedente l'agevolazione;

h) relazione descrittiva degli arredi e delle attrezzature di cui si prevede eventualmente l'acquisto;

i) breve relazione atta a illustrare le motivazioni che stanno alla base della richiesta di acquisizione dell'immobile;

j) documentazione fotografica riguardante gli immobili oggetto dell'acquisto;

k) nel caso di acquisto di complessi ricettivi all'aperto, planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei percorsi, delle piazzole e dei fabbricati adibiti a servizi e dei mappali interessati dall'acquisto.

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Allegato 2 - Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive

1. Soggetti beneficiari

1.1 Possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 5 della legge:

1) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e all'aperto in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di Partita IVA ed essere iscritte nel Registro delle imprese ancorché inattive. Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo;

b) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente il mutuo deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2, della legge, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di mutuo e alla sua riscossione, all'esecuzione dei lavori e all'eventuale costituzione in garanzia dell'immobile;

2) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, proprietarie di strutture alberghiere e di complessi ricettivi all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso. I proprietari persone fisiche che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate alla legge. Per tali fini, i proprietari che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese;

3) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera di cui alla L.R. n. 11/1996, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, in possesso di un titolo comprovante la piena proprietà della struttura oggetto della richiesta di mutuo. Nel caso di ditta individuale, è ammessa la proprietà, la comproprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto in capo al richiedente, al coniuge, ai parenti entro il 11° grado e agli affini entro il 1° grado.

Le imprese devono essere in possesso di Partita IVA ed essere iscritte nel Registro delle imprese ancorché inattive. Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo.

Nell'ipotesi di ditta individuale non titolare della piena proprietà della struttura oggetto del mutuo, il soggetto richiedente deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2, della legge, concede il proprio assenso alla:

a) presentazione della domanda di mutuo e alla sua riscossione;

b) esecuzione dei lavori;

c) destinazione dell'immobile oggetto della domanda ad attività di affittacamere o case e appartamenti per vacanze.

1.2 Non possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 5 della legge:

1) le imprese per le quali, per un qualsiasi motivo, la struttura competente sia impossibilitata a verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

2) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

 

2. Iniziative agevolabili

2.1 Sono agevolabili esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate in Valle d'Aosta. Per unità locale s'intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Sono ritenute ammissibili ad agevolazione solo le iniziative riguardanti lavori e/o investimenti mobiliari e immobiliari avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Il programma di investimenti da agevolare può riguardare le seguenti tipologie di iniziative:

- realizzazione di nuove strutture;

- ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di immobili;

- realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza;

- riorganizzazione dell'attività di impresa.

A tal fine si considera:

1) "Realizzazione": l'intervento volto alla creazione di nuove strutture destinate ad attività alberghiere, extralberghiere e ricettive all'aperto, nonché di strutture complementari e di spazi di servizio accessori;

2) "Ristrutturazi

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Allegato 3 - Interventi a sostegno delle attività commerciali

1. Soggetti beneficiari

1.1 Possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10 della legge:

1) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai cod. 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47 (con esclusione del cod. 47.7.94);

2) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 56.1 (con esclusione dei cod. 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, i rifugi di montagna (cod. 55.20.3) e le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (cod. 93.29.1), compresi i disco-pub;

3) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007:

a) attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1);

b) attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2);

c) attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22);

d) attività di mediazione immobiliare (codice 68.31);

e) attività di noleggio di beni limitatamente ai codici:

- 77.21.01 (Noleggio di biciclette);

- 77.21.09 (Noleggio di attrezzature ed articoli sportivi, escluso quello effettuato con la gestione di impianti sportivi);

f) attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13). I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

g) essere in possesso di Partita I.V.A. ed essere iscritti nel Registro delle Imprese ancorché inattive. Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo;

h) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, lo-cazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente il mutuo deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2, della legge, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di mutuo e alla sua riscossione, all'esecuzione dei lavori e all'eventuale costituzione in garanzia dell'immobile;

4) le persone fisiche o le piccole medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui ai numeri 1), 2) e 3) che intendano mantenerne la destinazione d'uso. I proprietari persone fisiche che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate alla legge. Per tali fini, i proprietari che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese;

5) i centri polifunzionali di servizio di cui all'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale). Per i centri polifunzionali di servizio si fa rinvio alla disciplina di cui alla Delib. G.R. 27 maggio 2000, n. 1652, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 12/1999;

6) i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui all'art. 14 della L.R. n. 12/1999. Per i C.A.T. si fa rinvio alla disciplina di cui al Reg. reg. 7 agosto 2000, n. 4 (Attuazione dell'art. 14 della L.R. n. 12/1999 relativo all'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali).

1.2 Non possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10 della legge:

1) le imprese per le quali, per un qualsiasi motivo, la struttura competente sia impossibilitata a verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

2) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

 

2. Iniziative agevolabili

2.1 Sono agevolabili esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate in Valle d'Aosta. Per unità locale s'intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Sono ritenute ammissibili ad agevolazione solo le iniziative riguardanti lavori e/o investimenti mobiliari e immobiliari avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di mutuo.

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