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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 14/R
D. P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 14/R
D. P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 14/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma sesto della CostituzioneR; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30R (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/RR (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo); |
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Art. 1 - Presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività agrituristica. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/20041. Il comma 1 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46 |
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Art. 3 - Marchio nazionale. Inserimento dell’articolo 6 bis nel d.p.g.r. 46/R/20041. Dopo l’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004R è inserito il seguente articolo: |
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Art. 4 - Classificazione. Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g. r. 46/R/20041. L’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004R è sostituito dal seguente: “Art. 7 - Classificazione 1. Per la classificazione delle strutture ricettive agrituris |
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Art. 6 - Targa identificativa. Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/20041. L’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004R è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande. Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/20041. Il comma 3 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004R è sostituito dal seguente: “3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono: a) i prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) della Toscana; |
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Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell’attività di macellazione di animali allevati in azienda e per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni. Modifica della rubrica della sezione II del d.p.g.r. 46/R/2004 |
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Art. 9 - Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta. Sostituzione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/20041. L’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004R è sostituito dal seguente: “Art. 23 - Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta 1. Fatto salvo il caso in cui l’azienda sia dotata di struttur |
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Art. 10 - Requisiti dei locali per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni. Sostituzione dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/20041. L’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004R è sostituito dal seguente: “Art. 25 - Requisiti dei locali per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni 1. La lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando il locale per la preparazione di pasti, di alim |
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Art. 11 - Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti. Inserimento dei commi 2 bis e 2 ter nell’articolo 27 bis del d.p.g.r. 46/R/20041. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 bis del d.p.g.r. 46/R/2004R &egr |
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Art. 13 - Segnalazione certificata di inizio attività ed elenco regionale delle fattorie didattiche. Sostituzione dell’articolo 30 quinquies del d.p.g.r. 46/R/20041. L’articolo 30 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2004R è sostituito dal seguente: |
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Allegato A - Principalità dell’attività agricolaPARTE I - Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 30/2003 1. Premessa L’imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana) per realizzare la principalità può determinare le ore lavoro occorrenti per l'attività agricola e per le attività agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. L’imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare nell’attività agricole e nell’attività agrituristica, assicurandosi che ogni anno sussista la principalità dell'attività agricola. 2. Metodo standard per la determinazione delle ore lavoro necessarie all'attività agricola L’imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l’attività agricola con il metodo standard applica le tabelle approvate con deliberazione della Giunta regionale e aggiornate con atto della competente struttura della Giunta regionale dove sono indicate le ore lavoro massime determinate per le principali colture ed allevamenti. L’imprenditore dichiara nella relazione di cui all’articolo 7 della legge: 1) le caratteristiche produttive dell'azienda; 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola; 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata; 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura. Per l’a |
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Allegato B - Classificazione delle strutture ricettiveParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Relazione agrituristica e sciaIl presente allegato ha lo scopo di indicare quali sono le modalità e i dati richiesti all’imprenditore agricolo che presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non costituisce modulistica da utilizzare per la presentazione della SCIA stessa. La relazione agrituristica è compilata dall’imprenditore tramite il Sistema informativo di ARTEA nell’ambito della Domanda Unica Aziendale (DUA) prima della presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di riferimento. Nel caso in cui lo SUAP abbia attivo il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) di Rete Regionale dei SUAP, l’imprenditore utilizza la SCIA Agrituristica disponibile su tale piattaforma, che risulterà precompilata dai dati recuperati dalla DUA. Tramite l’interoperabilità tra la piattaforma STAR e ARTEA è resa disponibile una modalità di scambio dati che elenca le SCIA di tipo agrituristico ricevute da STAR, specificando per ognuna: l'identificativo dell’atto, la data di trasmissione e la tipologia di intervento in oggetto (avvio, variazione, cessazione). Per le attività di fattoria didattica svolte al di fuori dell’ambito agrituristico il SUAP di riferimento per la SCIA è quello del comune dove si esercita l’attività stessa (art. 22 bis della l.r. 30/2003). Avvertenze: - Nel caso in cui l’imprenditore debba effettuare interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere concl |
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