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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/10/1986, n. 708
D.L. 29/10/1986, n. 708
D.L. 29/10/1986, n. 708
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 23/12/1986, n. 899 (Legge di conversione). In vigore dal 28/12/1986, in corsivo.
- D.L. 26/01/1987, n. 8 (L. 27/03/1987, n. 120)
- L. 24/12/1988, n. 541
- L. 30/04/1999, n. 136
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Art. 1.1. Fino al 31 marzo 1987 N1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio |
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Art. 3.1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o da altro titolo esecutivo. 2. È assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al titolo |
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Art. 4.1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1. 2. Le |
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Art. 4-bis.1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli d |
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Art. 4-ter. |
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Art. 5.1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere: a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati a uso abitativo; b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 R, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 R. 2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio. 3. I comuni di cui la comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, |
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Art. 5-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 |
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Art. 7.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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