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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 31/12/1996, n. 669
D.L. 31/12/1996, n. 669
D.L. 31/12/1996, n. 669
Stralcio. In vigore dal 01/01/1997
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 28/02/1997, n. 30 (legge di conversione) riportate in corsivo, in vigore dal 02/03/1997
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Capo I - Disposizioni in materia tributaria |
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Art. 1. - Disposizioni in materia di imposte sui redditi1-3. Omissis 4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un i |
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Art. 1-bis - Omissis |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: «e insegne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti»; b) nell'art. 7, quarto comma, concernente la territorialità dell'imposta: 1) alla lettera d), dopo le parole: «addestramento del personale,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» e dopo le parole: «inerenti alle suddette prestazioni» sono inserite le seguenti: «o operazioni»; 2) alla lettera f), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,»; 3) dopo la lettera: f), è aggiunta la seguente: «f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti docimiliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.»; c) nell'art. 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) è abrogato; c-bis) nell'art. 26, secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, è aggiunto il seguente: "Art. 2645-bis ((Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. 2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2). 4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. 5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti. 6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.". 1-bis. All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato". 2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo." b) nell'articolo 26, concernente l'accert |
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Art. 5 - Art. 5-ter - Omissis |
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Art. 6. - Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria1.2. Omissis 3. Il comma 114 dell |
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Art. 6-bis - Art. 7 - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia finanziaria e contabile |
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Art. 8 - Art. 9 - Omissis |
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Art. 10. - Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 6621. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi. 2-5. Omissis 5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". 5-ter. All'articolo 2, comma 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualif |
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Art. 10-bis - Art. 21 - Omissis |
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Art. 22. - Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'im |
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Art. 23. - Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7 comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 9101. È posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzion |
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Art. 24 - Art. 30 - Omissis |
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