Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 28/07/2016, n. 154
L. 28/07/2016, n. 154
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L. 28/07/2016, n. 154
L. 28/07/2016, n. 154
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- L. 27/02/2017, n. 19
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE |
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Art. 1. - Semplificazioni in materia di controlli1. All’articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Non sono tenuti all’obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione”. 2. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 R, dopo le parole: “depositi di prodotti petroliferi” sono inserite le seguenti: “e di olio di oliva”. 3. Al secondo comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: “2-bis) all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purc |
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Art. 2. - Omissis |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di servitù1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze |
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Art. 5. - Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto pr |
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Art. 6. - Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell’attività d’impresa agricola nonché lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività d’impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni; b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali |
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Art. 7. - Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. 2. È istituito, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 |
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Art. 8. - Modifica all’articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 R, è sostituito dal seguente: |
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Art. 9. - Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazional |
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Art. 10. - Contributo al CONOE1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, "a decorrere dal 1° luglio 2017"N1 il contributo di cui all’articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti: |
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Art. 11. - Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all’articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni profes |
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Art. 12. - Esercizio dell’attività di manutenzione del verde1. L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata: |
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Art. 14. - Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti Agroalimentari1. All’articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA |
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Art. 15. - Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 R, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, “entro diciotto mesi”N3 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell’ambito del settore agroalimentare. 2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 R, dell’articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 R, e dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l’indipendenza, la terzietà, l’onorabilità, l’assenza di conflitti di interessi, l’incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l’ente, società o agenzia; b) ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti; c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all’internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all’estero delle produzioni di qualità certificata; |
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Art. 16. - Istituzione della Banca delle terre agricole1. È istituita presso l’ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l’utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata “Banca”. 2. La Banca ha l’obiettivo di costituire un inven |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI |
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Art. 17. - Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare1. All’articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, |
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Art. 18. - Assunzione congiunta di lavoratori1. Al comma 3-ter dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n |
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Art. 19. - Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei1. All’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenut |
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Art. 20. - Art. 22 Omissis |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI |
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Capo I - Capo VI Omissis |
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Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA |
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Art. 38. - Modifiche all’articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 2211. All’articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 R, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo VIII - Omissis |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 42. - Copertura finanziaria dei decreti legislativi1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente |
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Annesso - Omissis |
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