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L. R. Liguria 02/01/2003, n. 3

Riordino e semplificazione delle normativa in materia di artigianato.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 13/06/2011 n.14, del 07/02/2012 n.1
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[Premessa]


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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I - FINALITÀ, COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
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Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria attribuisce particolare importanza al settore dell'artigianato e disciplina le proprie attribuzioni nella materia al fine di:

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Art. 2 (Beneficiari degli interventi regionali)

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa.

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Art. 3 (Coordinamento e attuazione degli interventi)

1. La Regione Liguria esercita la programmazione, l'attuazione ed il controllo degli interventi a favore dell'artigianato.

2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e l'impiego delle r

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TITOLO II - TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE
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CAPO I - DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E ASSOCIAZIONI
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Art. 4 (Imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tut

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Art. 5 (Definizione di impresa artigiana)

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 6, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa.

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Art. 6 (Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutt

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Art. 7 (Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo d

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CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO
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“Art. 8 (Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)

N1 1. Sono costituite la Commissione regi

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SEZIONE I - COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO
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Art. 9 (Composizione delle Commissioni)

1. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. e si compongono di quattordici membri di cui:

a) sei titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria;

b) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative della Provincia;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della Provincia;

d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

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Art. 10 (Funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

a) curano la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione ed in particolare: - accertano i requisiti di legge

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Art. 11 (Organizzazione e funzionamento delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.

2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro tre mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di f

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Art. 12 (Funzioni della Regione)

1. La Regione può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali.

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SEZIONE II - COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
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Art. 13 (Composizione)

1. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Essa è composta da:

a) i presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Liguria;

b) due esperti designati dalla Regione;

c) quattro esper

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Art. 14 (Funzioni)

1. La Commissione regionale per l'artigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

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Art. 15 (Organizzazione e strutture)

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione.

2. Per le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi la Commissione regionale si avvale della struttura regionale competente per materia ai sensi delle norme sull'ordinament

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Art. 16 (Funzioni della Regione)

1. Nel caso in cui la Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luo

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CAPO III - ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
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Art. 17 - (Istituzione dell'Albo)

1. Sono istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli Albi provinciali delle imprese artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane.

2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge nonché i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa aventi i requisiti di cui all'articolo 7, sono tenuti ad iscriversi, rispettivamente, all'Albo di cui al primo comma e alla sua separata sezione.

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“Art. 18 - (Iscrizione all’Albo)

N4 1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 17, l’impresa artigiana comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attiv

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Art. 19 (“Comunicazioni”N5 di modificazione, di sospensione e di cessazione di attività artigiana)

1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, sono tenuti a “comunicare”

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Art. 20 (Cancellazione dall'Albo)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base delle “comunicazioni” N5 di cui all'articolo 19, dispongono la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo m

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Art. 21 (Separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane)

1. Per l'iscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata

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Art. 22 (Ricorsi)

1. Contro “i provvedimenti” N5 delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni

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“Art. 23 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

N4 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentaz

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TITOLO III - DISCIPLINA DI SPECIFICHE ATTIVITÀ ARTIGIANE
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CAPO I - ATTIVITÀ DI ESTETISTA
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“Art. 24 (Attività di estetista)

N4 1. L’attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite

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“Art. 25 - (Esercizio dell’attività di estetista)

N4 1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnal

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Art. 26 (Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista)

N6

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“Art. 27 (Regolamento comunale)

N4 1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:

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Art. 28 (Composizione e funzioni della Commissione comunale)

N7

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Art. 29 (Norme igienico-sanitarie)

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-s

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Art. 30 (Formazione professionale)

1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualif

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“Art. 31 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

N4 1. L’esercizio dell’attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni comporta l’applicazione del

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“Art. 32 - (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)

N4 1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attività di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vige

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Art. 33 (Norma transitoria)

1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'art

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Art. 34 (Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai Comuni i proventi delle sanzioni ammini

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TITOLO IV - OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ARTIGIANATO
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CAPO I - ISTITUZIONE E ATTIVITÀ
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Art. 35 (Finalità)

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla defini

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Art. 36 (Osservatorio regionale dell'artigianato)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 35, la Regione istituisce, nell'ambito delle attività riguardanti l'artigianato, l'Osservatorio regionale dell'artigianato, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le Strutture competenti

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Art. 37 (Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio provvede:

a) alla individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale;

b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel Programma statistico regionale di cui alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 (norme sull'attività statistica regionale);

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TITOLO V - RISORSE FINANZIARIE
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CAPO I - FONDO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
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Art. 38 (Disciplina del Fondo)

1. È istituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E.) il "Fondo regionale per l'artigianato" finalizzato ad incentivare la nascita e il con

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Art. 39 (Gestione del Fondo)

1. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovrà prevedere:

a) le modalità oper

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Art. 40 (Comitato tecnico per l'artigianato)

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato tecnico per l'artigianato composto da:

a) un dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente;

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TITOLO VI - DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI
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CAPO I - PROGRAMMA TRIENNALE E PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE
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Art. 41 (Programma triennale)

1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'attività dell'Osservatorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e re

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Art. 42 (Contenuti)

1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina:

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Art. 43 (Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazio

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Art. 44 (Disciplina degli interventi)

1. I contributi possono essere concessi secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia

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CAPO II - PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO
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Art. 45 (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)

1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle imprese artigiane, concede contributi a favore dell'Ente Bilaterale Ligure dell'artigianato (EBLIG), gestore del Fondo Intercategoriale di Sostegno (FIS), per le seguenti finalità:

a) sostegno alle imprese ad ai loro dipendenti nel caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva causata da eventi straordinari quali:

1) calamità naturali;

2) incendi;

3) interruzione di fonti energetiche non imputabile alle parti in causa;

b) sostegno alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti nei casi di riduzione e/o sospensione dell'attività l

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Art. 46 (Centri di assistenza)

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane liguri, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese.

2. I centri di assistenza sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul territorio di ciascuna Provincia.

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Art. 47 (Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica)

1. La Regione Liguria promuove il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6.

3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e la Fondazione, che prevede la costituzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, di un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro.

4. L'attuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma 6, devono rientrare tra i compiti dell'organizzazione consortile.

5. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi;

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CAPO III - ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E TIPICO DI QUALITÀ
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Art. 48 (Finalità)

1. La Regione promuove la tutela delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità.

2. Ai fini della presente legge sono considerate:

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Art. 49 (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualità)

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate dalla Commissione regionale per l'artigian

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Art. 50 (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità)

1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, per ciascun settore di attività, sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro e

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Art. 51 (Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 48 la Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'articolo 52, promuove:

a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione;

b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualità;

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Art. 52 (Soggetti attuatori)

1. Le Camere di Commercio, le Associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL ed operanti in tu

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CAPO IV - FORMAZIONE E ISTRUZIONE ARTIGIANA
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Art. 53 (Interventi per la formazione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziat

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Art. 54 (Botteghe-scuola)

1. Sono denominati "Botteghe-scuola" i laboratori delle imprese del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità diretti da un Maestro artigiano.

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Art. 55 (Maestro artigiano)

1. La qualifica di Maestro artigiano è attribuita, su richiesta dell'interessato, dalla Commissione regionale per l'artigianato al titolare di impresa del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché pa

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Art. 56 (Promozione occupazionale)

1. Al fine di promuovere e sostenere l'occupazione si applicano le disposizioni previste dalla legisl

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Art. 57 (Sostegno ai giovani imprenditori artigiani)

1. La Regione Liguria favorisce la nascita di nuove imprese artigiane formate da giovani attraverso una pluralità di agevolazioni.

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CAPO V - AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO
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Art. 58 (Interventi)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi:

a) sostegno e promozione dell

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Art. 59 (Interventi tramite gli organismi fidi)

1. La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia o dal Confart stesso:

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Art. 60 (Statuti degli organismi fidi)

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) presenza nel consiglio

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Art. 61 (Interventi tramite l'Artigiancassa S.p.A.)

1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni già stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del Fondo previsto dalla l. 949/1952, attingendo anche da fondi comunit

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Art. 62 (Fondo regionale di garanzia)

1. La Regione effettua propri conferimenti al Fondo regionale di Garanzia di cui alla l. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dall

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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
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CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 63 (Norme transitorie e finali)

1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, anche nella sua composizione integrata, nonché il Comitato tecnico consultivo per l'artigianato e il Comitato tecnico regionale presso l'Artigiancassa S.p.A. sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine continuano ad operare le Commissioni, i Comitati e gli altri organi consultivi previsti dalla previgente normativa.

2. Le procedure pendenti alla data in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle disposiz

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CAPO II - ABROGAZIONI
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Art. 64 (Abrogazioni)

1. Nella legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") sono abrogati gli articoli 5, 6, 7.

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 15 giugno 1973 n. 19 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato);

- legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 (interventi per lo sviluppo dell'artigianato);

- legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 (interventi finanziari a favore dell'artigianato);

- legge regionale 16 giugno 1978 n. 28 (modifica e rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 riguardanti interventi per l'artigianato);

- legge regionale 28 marzo 1979 n. 19 (aumento dell

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DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 65 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2003, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVI "Artigianato" alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 16.101 Interventi a tutela dell'artigianato (ridenominata)

U.P.B. 16.201 Politiche di sviluppo dell'artigianato (ridenominata)

2. Agli oneri per l'esercizio 2003 e per gli esercizi successivi si provvede con

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