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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 01/03/2000, n. 43-29533
Deliberaz. G.R. Piemonte 01/03/2000, n. 43-29533
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Determ. Dirig. R. 19/07/2022, n. 156
- Determ. Dirig. R. 27/05/2020, n. A20 105
- Determ. Dirig. R. 04/04/2018, n. 126
- Determ. Dirig. R. 26/04/2016, n. 223
- Determ. Dirig. R. 27/03/2014, n. 152
- Deliberaz. G.R. 12/07/2013, n. 44-6096
- Determ. Dirig. R. 27/03/2012, n. 123
- Deliberaz. G.R. 29/03/2010, n. 66-13719
- Deliberaz. G.R. 03/08/2004, n. 100-13283
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Testo del provvedimento(omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi... delibera
Vista la legge 15.03.1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; |
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Allegato A - Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 3 della legge regionale n. 28 del 12.11.1999, disciplina, al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’ |
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Art. 2 - Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi1. Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, oltre al Comune procedente, la Provincia e la Regione. 2. Per la Regione è legittimato a partecipare il dirigente regionale, responsabile del Settore competente, della Direzione |
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Art. 3 - Rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori1. Le Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale sono quelle risultanti iscritte all’Albo regionale di cui alla legge regionale n. 25 marzo 1985 n. 21. |
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Art. 4 - Istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita1. Il richiedente presenta al Comune, competente per territorio, istanza di autorizzazione per grande struttura di vendita utilizzando la modulistica di cui all’allegato C della presente deliberazione. Copia della stessa munita del visto del ricevimento da parte del Comune va inviata alla Regione ed alla Provincia. 2. Riguardo ai centri commerciali, la domanda di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere presentata anche da un soggetto promotore che, ai soli fini della presentazione della stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 114/98. Prima del rilascio dell’autorizzazione, è possibile sostituire il richiedente originario con altri che possiedano i requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs 114/98. Tale fattispecie non costituisc |
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Art. 5 - DocumentazioneAll'istanza di autorizzazione presentata in Regione, deve essere allegata la seguente documentazione: 1) relazione, corredata da adeguata cartografia, dell'iniziativa, con riferimento alle previsioni degli indirizzi e criteri regionali di cui alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e degli adeguamenti adottati dai Comuni. In particolare la relazione deve contenere: – descrizione delle caratteristiche dell'esercizio o centro commerciale con riferimento agli indirizzi regionali (art. 8) “tipologie di strutture distributive", e (art. 6) “centro commerciale”; – descrizione dell'offerta commerciale dell'esercizio e/o degli esercizi che costituiscono il centro commerciale (art. 7); – descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato l'intervento con riferimento all'art. 12,13, 14 e 30, degli indirizzi e criteri regionali, nonché agli strumenti comunali di programmazione adottati ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99; in particolare dovrà essere evidenziato, per le localizzazioni commerciali L1, L2, L3, il rispetto dei parametri per il loro riconoscimento corredato da descrizione motivata (art. 14); – indicazione della tabella relativa alla compatibilità territoriale dello sviluppo così come delineata all'art. 17 degli indirizzi regionali alla quale ci si riferisce; – per gli esercizi e/o centri commerciali superiori a mq. 1800 relazione contenente la valutazione e verifica dei seguenti impatti economico-sociali (art. 26 c. 3 octies): - migliorare il servizio reso al consumatore - rispettare le condizioni di libera concorrenza - evitare l’impatto traumatico sull’occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema distributiva – eventuali informazioni relative alla sussistenza di un programma di qualificazione urbana o programma di rivitalizzazione delle realtà minori adottati dal Comune (art. 18 e 19); – eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell'art. 21 degli indirizzi e criteri regionali; – indicazioni circa l'adozione da parte del Comune di apposito atto deliberativo in ordine ai contenuti dell'art. 20 degli indirizzi e criteri regionali; – indicazioni sull’individuazione dei beni culturali e ambientale (art. 23); – ogni altra informazione utile per la valutazione della congruità della richiesta agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99. 2) relazione tecnico-progettuale contenente: – descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazione: a) delle superfici destinate alla vendita, e nel caso dei centri commerciali sia la totale sia quella relativa a ciascun esercizio; b) della superficie lorda di pavimento dell’insediamento nel suo complesso e ripartita per la parte destinata alla vendita, ai magazzini e/o depositi e alle zone lavorazione, ad altri usi ed attività non commerciali connesse all'insediamento, agli spazi per le attività diverse da quelle normate dal d.lgs 114/98 (artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), ai servizi (igienici, tecnologici,ecc.), alle eventuali gallerie commerciali di accesso ai punti di vendita (piazze, mall), alle zone deposito carrelli, ecc. |
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Art. 6 - Adempimenti regionali1. Il Responsabile del procedimento ricevuta l’istanza provvede al riscontro con lettera indirizzata al richiedente, al Comune ed alla Provincia, inviando altresì al soggetto interessato l’elenco della documentazione di cui al precedente art. 5. La data di ricevimento dell’istanza deve risultare espressamente dalla lettera di riscontro. 2. Dopodiché entro 30 giorni dal ricevimento della istanza provvede ai seguenti adempimenti: a) accerta la completezza della documentazione e, salvo quanto previsto al successivo punto c), provvede alla trasmissione degli atti di competenza rispettivamente al Comune ed alla Provincia. La lettera di trasmissione impegna le Amministrazioni a concludere i necessari adempimenti istruttori entro la data di svolgimento della Conferenza dei servizi, salvo quanto previsto alla successiva lettera c) del presente comma; b) provvede alla eventuale trasmissione agli uffici regionali competenti della documentazione relativa a particolari aspetti sui quali è necessario acquisire un parere tecnico; c) qualora rilevi l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione di cui all’art. 5 richiede all’interessato, interrompendo i tempi del procedimento, con le modalità che possono garantire la massima celerità, la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il 30° giorno successivo. Decorso inutilmente tale termine, qualora gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell’intervento rispetto alla legge regionale n. 28/99 ed alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99, ovvero agli atti di programmazione comunale, il responsabile del procedimento provvede, nei 15 giorni successivi, alla dichiarazione di improcedibilità, da sottoporre alla conferenza dei servizi, per l’archiviazione della domanda; d) convoca la Conferenza dei servizi, con le modalità di cui al successivo art. 9, entro 60 giorni dall’avvenuta completezza della documentazione richiesta così come risulta da apposita dichiarazione rilasciata del Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni. Tale dichiarazione costituisce avvio del procedimento; e) provvede ai necessari adempimenti istruttori entro la data di svolgimento della Conferenza dei servizi; f) comunica tempestivamente al soggetto richiedente l’esito della Conferenza dei Servizi; g) trasmette tempestivamente al |
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Art. 7 - Adempimenti comunali1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza provvede ai seguenti adempimenti: a) verifica la domanda e, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa richiede all’interessato, interrompendo i tempi del procedimento, le necessarie integrazioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al Comune; b) veri |
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Art. 8 - Adempimenti provinciali1. L’Amministrazione Provinciale interessata, sulla base delle proprie competenze e in conformità ai principi enunciati all’art.2 della legge |
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Art. 9 - Convocazione della conferenza da parte della Regione1. Il Responsabile del procedimento provvede alla convocazione della conferenza, che dovrà aver luogo nei 60 giorni successivi alla |
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Art. 10 - Svolgimento della conferenza1. La conferenza di servizi si svolge in pubblica seduta, si apre alla data stabilita nella lettera di convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria. 2. Il rappresentante della Regione ricopre la carica di Presidente della Conferenza. |
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Art. 11 - Deliberazione della conferenza di servizi1. La deliberazione della conferenza di servizi relativa all’autorizzazione commerciale è adottata a maggioranza degli aventi diritto entro 90 giorni dalla data di convocazione della conferenza; si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partec |
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Art. 12 - Processo verbale1. Le operazioni di svolgimento della conferenza di servizi devono essere verbalizzate in apposito processo verbale, redatto dal segretario. 2. Dal processo verbale di cui al comma 1 devono risultare: a) l’i |
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Art. 13 - Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione1. In caso di esito positivo della conferenza, il Comune provvede al rilascio della richiesta autorizzazione, sulla base della deliberazione della conferenza di servizi ed entro il 30° giorno dalla data della deliberazione medesima. In caso dei centri commerciali, le autorizzazio |
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Art. 14 - Accesso alla documentazione1. Ai sensi della legge regionale n. 27 del 1994, i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento |
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Allegato B - Indicazioni ai comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni per gli esercizi di vicinato ed alle autorizzazioni per le medie strutture di venditaAdempimenti comunali in merito alle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita Il D.lgs. 114/98 prevede, all'art. 8 comma 4, che i Comuni adottino le norme sul procedimento relativo alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita; tali procedure potrebbero anche essere analoghe a quelle previste per le grandi strutture. Scopo primario è quello di contestualizzare le varie procedure amministrative di competenza del Comune, consentendo di accorciare i tempi necessari alla conclusione del procedimento. Riferimento principale in materia di procedimento dovrà essere la legge 241/90 mentre, ai fini della semplificazione, si dovrà dare effettiva applicazione alla disciplina dell'autocertificazione. Infatti, per un ulteriore alleggerimento delle procedure, dovrà essere richiesta la sola documentazione strettamente indispensabile per l'istruttoria. A titolo collaborativo si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni: - per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 del D.lgs. 114/98, il Comune deve, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.lgs. 114/98, aver adeguato gli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché i regolamenti di polizia locale e aver adottato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture, nel rispetto delle norme del d.lgs. 114/98 e secondo le disposizioni della normativa regionale. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 degli indirizzi e criteri regionali il riconoscimento degli addensamenti ed eventualmente delle localizzazioni commerciali sarà stato effettuato dai Comuni nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle norme di cui agli artt. 13 e 14 dei suddetti indirizzi. Esso costituisce parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici. |
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Allegato C - Modulistica regionaleLa modulistica della Regione, sulla base dei contenuti approvati dalla Conferenza Unificata, comprende i modelli per gli esercizi di vicinato, le medie, le grandi strutture ed i centri commerciali. Per ovvi motivi di omogeneità ed uniformità dei dati, anche ai finI del monitoraggio, se ne consiglia l'utilizzo per tutte le strutture commerciali. Per i CENTRI COMMERCIALI, sono stati previsti 3 moduli specifici (Mod. COM4, Mod. COM4a e Mod. COM4b) rispettivamente per la struttura nel suo complesso (il centro commerciale così come oggetto di esame nella Conferenza dei Servizi) e per i singoli esercizi al suo interno, sottoposti; data la loro appartenenza alla tipologia di centro commerciale, a regime giuridico diverso rispetto agli esercizi di vicinato, |
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