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L.R. Friuli Venezia Giulia 06/07/1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.
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CAPO I - Finalità
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Art. 1 - (Finalità)

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. attraverso l'ampli

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CAPO II - Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità
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Art. 2 - (Ambito operativo e strumenti di programmazione)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

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Art. 3 - (Studi di fattibilità)

1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fi

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Art. 4 - (Concessione per la realizzazione e per la gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità)

1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazione ed integrazioni, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:

a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguime

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Art. 5 - (Promotori di opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori di cui al comma 3 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, inserite nei propri strumenti di programmazione, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 4, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi . Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specifi

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Art. 6 - (Requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali del promotore e del concessionario)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, non provvedano con proprio regolamento, formulato sulla base di uno schema tipo che la Regione provvederà ad emanare, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati in capo al promotore i seguenti requisiti di natura tecnica, organizzativ

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Art. 7 - (Valutazione delle proposte)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatoci di cui all'articolo 4, comma 1, valutano la fattibilità delle pr

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Art. 8 - (Indizione della gara)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, in attuazione dei propri strumenti programmatori ed al fine di aggiudicare la concessione di cui all'articolo 4, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il metodo della licitazione privata di cui all'articolo 4, comma 5, e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare, in deroga all'articolo 4, comm

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Art. 9 - (Società di progetto)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di societ

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Art. 10 - (Risoluzione)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

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Art. 11 - (Subentro)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, i soggetti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione design

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Art. 11-bis

N10

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CAPO III - Interventi regionali per favorire la realizzazione di opere di iniziativa privata di rilevante interesse generale
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Art. 12 - (Opere di iniziativa privata)

1. L'Amministrazione regionale favorisce la realizzazione di opere di iniziativa privata, di rilevante interesse generale in relazione alle ricadute sociali ed

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Art. 13 - (Garanzie)

N11

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CAPO IV - Strumenti finanziari per la realizzazione di opere pubbliche attraverso emissione di obbligazioni

 

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Art. 14 - (Prestiti obbligazionari)

1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto di autonomia, approvato con

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Art. 14-bis - (Spese monitoraggio mercato finanziario)

N2

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Art. 15 - (Acquisizione di rating)

1. Ai fini dell'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richieder

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CAPO V - Interventi a sostegno dell'occupazione e della piccola e media impresa
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Art. 16 - (Incentivi all'occupazione)

N4

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Art. 17 - (Interventi a sostegno dei rischi di impresa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario per l'anno 1999 ai consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere la n

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CAPO VI - Strumenti per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi
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Art. 18 - (Società per l'organizzazione di raccolte speciali di risparmio)

1. Al fine di orientare l'impiego del risparmio raccolto nel territorio regionale in investimenti che, tutelando l'interesse del risparmiatore, possano intervenire nel finanziamento dei processi produttivi favorendo anche la formazione di mezzi

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CAPO VII - Norme finanziarie ed entrata in vigore
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Art. 19 - (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 2, e 12, comma 2, fanno carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1424 (2.1.264.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n.

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Art. 20 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

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