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D. P.C.M. 15/10/2015

Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO


Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 431, della citata legge n. 190 del 2014, che ha previsto che “Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio d

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Art. 1. - Approvazione del bando

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

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Art. 2. - Istituzione e funzionamento del Comitato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai commi da 431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014.

2. Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente. In caso di impedimento o assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dall'altro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

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Art. 3. - Modalità di individuazione dei progetti

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.

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Art. 4. - Finanziabilità degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili

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Allegato - Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

1. Oggetto e dotazione finanziaria

1. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», in attuazione dell'articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il presente bando stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

2. La dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014, è di euro 44.138.500,00 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500,00.


2. Soggetti promotori

1. Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate.

2. Ai fini del presente bando si intende:

per area urbana degradata un territorio che presenti:

un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unità. L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei seguenti indicatori dai rispettivi valori medi nazionali, rilevati dal censimento ISTAT del 2011 secondo la formula:


IDS ZFU = 0,40*(DIS(i) - DISNAZ)+ 0,30*(OCCNAZ - OCC(i))+

0,15*(GIOV(i) - GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ - SCOL(i))


Dove:

[DIS(i)] tasso di disoccupazione

[OCC(i)] tasso di occupazione

[GIOV(i)] tasso di concentrazione giovanile

[SCOL(i)] tasso di scolarizzazione

riferiti al semestre precedente a quello della rilevazione,

e

un indice di disagio edilizio (IDE) pari o superiore all'unità. L'indice compara lo stato di conservazione degli edifici dell'area urbana degradata con il valore medio nazionale secondo la seguente formula:


IDE = [(ERp + ERm) / Tot ER ] / 0,168


Dove il coefficiente di ponderazione corrisponde alla percentuale nazionale degli edifici con stato di conservazione “pessimo” o “mediocre” residenziali

dove:

ERp = edifici residenziali dell'area urbana degradata in pessimo stato di conservazione

ERm = edifici residenziali dell'area urbana degradata in mediocre stato di conservazione

Tot ER = Totale edifici residenziali dell'area urbana degradata

Gli indicatori potranno essere rilevati anche a livello di territorio infracomunale, attraverso l'aggregazione di particelle censuarie contigue con riferimento ai dati rilevati dal Censimento 2011.

L'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE) dell'area urbana degradata candidata devono essere in ogni caso superiori al valore medio dei due indici calcolati per l'intero comune.

3. Possono presentare domanda i comuni sia singolarmente, sia in qualità di capofila di una aggregazione temporanea di comuni confinanti che hanno nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate come definite al comma 2.

4. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune capofila.

5. Il comune può presentare un solo progetto o singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.


3. Oggetto dei progetti

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano;

b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a sostenere l'attrattività della scuola e l'orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee attrezzature per i disabili;

c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l'accoglienza di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;

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