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D. Leg.vo 04/03/2014, n. 43

Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96

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Art. 1. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/76/UE

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 R, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d -bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non dà accesso alle proprietà adiacenti, la quale:

1) è dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi;

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Art. 2. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/76/UE relativamente a disposizioni da articolo 7 ad articolo 7-septies

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Pedaggi e diritti d’utenza (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2011/76/UE). — 1. L’introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa o su qualsiasi altro tratto della rete di autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 4. L’imposizione di pedaggi e diritti di utenza su altre strade non deve risultare discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non deve provocare distorsioni della concorrenza tra operatori.

2. Non possono essere imposti contemporaneamente pedaggi e diritti d’utenza a nessuna classe di veicoli per l’utilizzo di uno stesso tratto stradale. Tuttavia qualora siano previsti diritti di utenza, possono essere applicati anche pedaggi per l’utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna.

3. I pedaggi e i diritti d’utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza del trasportatore, lo Stato membro o il Paese terzo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell’autoveicolo oppure sull’origine o la destinazione dell’operazione di trasporto, e senza provocare distorsioni della concorrenza tra operatori.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall’obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall’obbligo di installare e utilizzare l’apparecchio di controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nei seguenti casi:

a) autoveico

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Art. 3. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/76/UE, relativamente a disposizioni da articolo 7 -octies ad articolo 7- duodecies

1. L’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Determinazione dei pedaggi (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2011/76/UE). — 1. L’onere per l’infrastruttura varia in funzione della categoria di emissione EURO dell’autoveicolo, in modo che nessun onere per l’infrastruttura superi di oltre il 100 per cento l’importo del medesimo onere imposto per autoveicoli equivalenti che rispettano le norme più rigorose in materia di emissioni. I contratti di concessione vigenti sono esonerati da tale obbligo fino al loro rinnovo. Tuttavia è possibile prevedere una deroga a tale obbligo qualora:

a) ciò pregiudichi gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel territorio nazionale;

b) non sia tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;

c) ciò induca la deviazione degli autoveicoli più inquinanti con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;

d) il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni.

2. Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate alla Commissione europea.

3. Qualora, in caso di controllo, i conducenti o eventualmente i trasportatori non siano in grado di fornire i documenti dell’autoveicolo necessari per verificare la categoria di emissione EURO, il pedaggio imposto potrà raggiungere il livello più alto applicabile.

4. L’onere per l’infrastruttura può essere differenziato ai fini della riduzione della congestione e dei danni alle infrastrutture, dell’ottimizzazione dell’utilizzo dell’infrastruttura in questione o del miglioramento della sicurezza stradale, a condizione che:

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Art. 4. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE

1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, è inserito il seguente:

«Art. 4 -bis (Allocazione introiti derivanti da imposizione oneri (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/76/UE). - 1. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dalla maggiorazione agli oneri per l’infrastruttura di cui all’articolo 3, commi 11 e 12, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle i

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Art. 5. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2011/76/UE

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

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Art. 6. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2011/76/UE

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 -bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla C

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Art. 7. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2011/76/UE

1. L’allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, è così modificato:

a) il primo capov

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Art. 8. - Attuazione dell’articolo 1, paragrafo 10, della direttiva 2011/76/UE

1. Dopo l’allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, sono inseriti gli allegat

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Art. 9. - Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del

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ALLEGATO III bis - REQUISITI MINIMI PER L’IMPOSIZIONE DI UN ONERE PER I COSTI ESTERNI (allegato direttiva 2011/76/UE)

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO III ter - IMPORTO MASSIMO DELL’ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI (allegato alla direttiva 2011/76/UE)

Parte di provvedimento in formato grafico

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