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Deliberaz. G.R. Veneto 07/02/2018, n. 128

Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 28/05/2018, n. 755
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Testo del provvedimento


Il Presidente Luca Zaia per l'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.


La legge regionale n. 11 del 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'art. 1 individua, tra le principali finalità, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonchè la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.

Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal "turismo esperienziale" che permette al viaggiatore di vivere un'esperienza nuova, diversa, unica. In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di un'attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese. Per le imprese che operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle importanti opportunità di crescita. Ciò si traduce nell'ideazione di un'offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle offerte dalla concorrenza, e che offra un'autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera semplice e naturale, non artefatta. Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità di emergere nel mercato differenziando così il proprio prodotto dall'offerta dei concorrenti.

A tale proposito, tra i prodotti turistici innovativi in Italia, si segnalano le strutture ricettive dette "case sugli alberi", che sono alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto, strutture peraltro presenti già da alcuni anni negli USA ed in vari Paesi europei come, ad esempio, la Francia e la Germania.

Il prodotto turistico delle case sugli alberi è innovativo, perché si differenzia dalle strutture ricettive tradizionali, avvicina massimamente i turisti alla natura e insieme ne stimola la fantasia, con il ricordo di avventure descritte da opere letterarie e cinematografiche di successo.

Si evidenzia, inoltre, che:

- le case sugli alberi essendo strutture ricettive particolarmente compatibili con l'ambiente, costituiscono uno dei vari modelli di turismo sostenibile, in linea con le finalità di cui all'art.1 della legge regionale n. 11/2013, in quanto la loro realizzazione non richiede attività di disboscamento, ma si inserisce nel contesto naturale di una determinata zona;

- le case sugli alberi sono una delle tipologie di "Strutture ricettive in ambienti naturali" disciplinate dalla legge regionale n. 11/2013, all'articolo 27 ter.

In particolare, il citato articolo 27 ter prevede che sono "Strutture ricettive in ambienti naturali "le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla ricettività alberghiera, all'aperto e complementare, di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della stessa legge regionale n. 11/2013, né agli alloggi agrituristici e agli agricampeggi di cui agli

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Allegato A - Spazi e servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione delle strutture ricettive “case sugli alberi”

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico, necessari per la classificazione delle strutture ricettive case sugli alberi, in attuazione degli articoli 27 ter e 31 della L.R. n. 11/2013.

2. Le case sugli alberi sono una autonoma tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali, del tutto separata dalla ricettività alberghiera, all’aperto o complementare, previste dagli

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Allegato B - Requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle strutture ricettive “case sugli alberi”

Articolo 1 - Requisiti e dotazioni

1. Le case sugli alberi sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti e dotazioni:

a) altezza media dei locali abitabili non inferiore a 2,40 m;

b) rapporto naturale di illuminazione e di aerazione non inferiori a 1/10 della superficie di calpestio, per ogni singolo locale; per il bagno tali parametri possono essere sostituiti con illuminazione artificiale ed aerazione forzata garantendo almeno 5 ricambi d’aria/ora;

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Allegato C - Prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive “case sugli alberi”

Articolo 1 - Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi

1. La realizzazione delle case sugli alberi è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all’Allegato B), ai sensi della normativa vigente, avendo acquisito il parere idrogeologico e l’eventuale autorizzazione paesaggistica.

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