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Sent. C. Cass. civ. 27/10/1993, n. 10694

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Ricorso del consulente all'opera di esperti Ammissibilità - Condizioni. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Comunicazioni alle parti - Obbligo solo per l'inizio delle operazioni.

1. Il consulente tecnico d'ufficio, anche se non espressamente autorizzato, può ricorrere all'opera di esperti per il compimento di particolari indagini o per l'acquisizione di elementi di giudizio da vagliare e trasfondere nel proprio elaborato, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica.

2. L'obbligo della comunicazione alle parti ai sensi degli artt. 90 e 91 Disp. att. C.p.c., sussiste solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni, e non per le ulteriori attività che il consulente tecnico d'ufficio ritenga di dovere svolgere, costituendo onere delle parti seguire lo svolgimento delle fasi successive ed assumere in merito adeguate informazioni (M.d.r.).

Vedi anche Cass. 5 dicembre 1985 n. 6099, Cass. 18 marzo 1984 n. 1605, Cass. 8 luglio 1983, n. 4628.


C.p.c. art. 194

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