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Sent.C. Cass. 01/10/1999, n. 10870

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Comunicazioni alle parti - Omissione - Nullità relativa.
1. Tutte le nullità relative all'espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sanata la nullità conseguente all'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni per non essere stata eccepita all'udienza successiva alla comunicazione del provvedimento di liquidazione del compenso al C.T.U. né in quelle seguenti).

1a. (CTU-ECTU.2) Sulle comunicazioni del C.T.U. alle parti ved. Cass. 21 maggio 1997 n. 4511R (Nullità relativa della C.T.U. per omesso avviso alle parti della ripresa delle operazioni peritali che erano state interrotte); 7 febbraio 1996 n. 986R (Obbligo della comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, restando a carico delle parti l'onere di informazione sul prosieguo delle indagini; ma se il C.T.U. rinvia le operazioni a data da destinarsi ha l'obbligo, quando le riprende, di avvertire nuovamente le parti); 9 febbraio 1995 n. 1457R e 11 febbraio 1987 n. 1500R e 11 dicembre 1986 n. 7379R (La nullità della C.T.U. per omessa comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni è sanabile per la mancata opposizione); Cass. pen. I 1° febbraio 1995 n. 1079[R=WP1F951079] e Cass. 18 febbraio 1986 n. 978R (Restano libere le modalità di comunicazione al consulente tecnico di parte che venga nominato dopo l'inizio delle operazioni peritali); Cass. 16 novembre 1993 n. 11290R e 27 ottobre 1993 n. 10694R e 10 ottobre 1989 n. 4054R e 5 dicembre 1985 n. 6099R e 24 gennaio 1985 n. 324R (Le comunicazioni alle parti sono obbligatorie per il C.T.U. soltanto per l'inizio delle operazioni); 9 giugno 1992 n. 7088R e 12 marzo 1987 n. 2588[R=W12M872588] (Possibilità di sanatoria per l'omessa comunicazione alle parti e al consulente tecnico di parte dell'inizio delle operazioni); 22 novembre 1991 n. 12578R (Il C.T.U. non ha l'obbligo di dare comunicazione dell'inizio delle operazioni alla parte contumace); 23 marzo 1991 n. 3155R; e 18 febbraio 1986 n. 978R (La mancata comunicazione alle parti su data e luogo d'inizio delle operazioni peritali non produce la nullità della C.T.U. qualora le parti, con avviso verbale o in altro modo qualsiasi siano state egualmente messe in grado di assistere alle operazioni); 11 giugno 1990 n. 5659R (Sulle modalità di comunicazione d'inizio delle operazioni peritali); 18 febbraio 1986 n. 978R (La comunicazione dell'inizio delle operazioni del C.T.U. deve contenere l'indicazione non solo del giorno ma anche del luogo - cioè città ed occorrendo via e numero civico - e dell'ora di inizio delle operazioni).
(Cod. proc. civ. art. 157)

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