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Sent.C. Cass. 09/06/1992, n. 7088

44471 44471
1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Omissione - Possibilità di sanatoria.
1. La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per non essere stata data alle parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio; a tal fine, poiché tale nullità della consulenza tecnica emerge da atti estranei alla consulenza stessa esistenti nel fascicolo d'ufficio, basta la notizia dell'avvenuto deposito della consulenza a comportare l'onere per la parte ignara dell'inizio delle operazioni di eccepire la nullità.

1. Sull'inizio delle operazioni del C.T.U. e la relativa comunicazione alle parti, ved. Cass. 12 marzo 1987 n. 2598 R; 11 febbraio 1987 n. 1500 R; 11 dicembre 1986 n. 7379 R; 18 febbraio 1986 n. 978 R
Disp. att. C.p.c. ari. 90

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