Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 24/11/2023, n. 15, così recitava:

"Art. 34 - Turismo equestre

1. La Regione riconosce l'importanza del settore ippico nella tradizione regionale e ne promuove le attività legate al turismo con particolare riferimento:

a) agli eventi della tradizione religiosa e folkloristica;

b) alle attività sportive;

c) alle attività escursionistiche.

2. La Regione sostiene la realizzazione dei palii, sagre, giostre equestri e processioni che si svolgono nei comuni dell'Isola.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo predispone e aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 2, con il relativo corredo documentale e divulgativo e ne cura la diffusione."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino