Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 21/03/2013, n. 8, così recitava:

Art. 14 - (Razionalizzazione degli organi degli Enti Parco Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10) - 1. Alle legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Norme in materia di aree protette» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

A) l’art. 12 è così sostituito:

«Art. 12

1. L’Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell’Ente Parco regionale:

a) il Presidente;

b) la Comunità del parco;

c) il revisore unico.

2. Gli organi dell’Ente Parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta».

B) l’art. 13 è così sostituito

«Art. 13

1. Il Presidente dell’Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività e la gestione. Al Presidente dell’Ente Parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all’art. 29 della legge n. 394/91.

2. Il Presidente dell’Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell’Ente. L’ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l’espletamento delle funzioni inerenti l’incarico».

3. Il Presidente coordina l’attività e la gestione dell’Ente Parco, decidendo in merito a tutte le questioni generali riguardanti, in particolare:

a) adotta i bilanci e, sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, li invia ai fini dell’approvazione alla Giunta regionale;

b) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;

c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;

d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell’Ente Parco;

e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell’area protetta».

C) l’articolo 14 è soppresso;

D) l’articolo 15, comma 4, è così modificato:

«4. il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente Parco, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente Parco»;

E) l’articolo 16, comma 2, lett. e), è così modificato:

«e) su altre questioni richieste dal Presidente dell’Ente Parco»;

F) all’articolo 16, comma 3, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;

G) all’articolo 16 è introdotto il seguente comma:

«11. La partecipazione alla Comunità del parco è onorifica e non può dare luogo a rimborso spese»;

H) all’articolo 17, comma 2, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;

I) all’articolo 18, comma 3, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;

L) all’articolo 18, comma 4, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;

M) all’articolo 21, comma 5, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;

N) all’articolo 21, comma 6, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;

O) all’articolo 23, comma 4, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;

P) all’articolo 31 bis, comma 1, è eliminata la frase «indetta dal Consiglio»;

Q) all’articolo 31 bis, comma 4, le parole «alle delibere del Consiglio direttivo» sono sostituite dalle parole «alle determinazioni del Presidente»;

R) l’articolo 36, comma 1, lett. c), è così sostituito:

«c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Presidente, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa»;

S) all’articolo 37, comma 2, sono eliminate le seguenti parole «lo scioglimento del Consiglio direttivo e».”

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