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L. R. Calabria 14/07/2003, n. 10

Norme in materia di aree protette.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Principi generali)

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antrop

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Art. 2 - (Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991,

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Art. 3 - (Obiettivi)

1. Con la creazione di un sistema integrato di aree protette la Regione Calabria persegue i seguenti obiettivi:

a) conservazione del patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzati alla salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità;

b) salvaguardia di biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

c) difesa della flora e della fauna, delle associazioni vegetali, forestali al fine di migliorare le funzioni produttive e sociali delle aree protette, delle formazio

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Art. 4 - (Sistema regionale delle aree protette)

1. Il sistema regionale delle aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

a) Parchi naturali regionali;

b) Riserve naturali regionali;

c) Monumenti naturali regionali;

d) Paesaggi protetti;

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Art. 5 - (Comitato tecnico- scientifico per le aree protette)

1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico per le aree protette è organo di consulenza della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge. Il Comitato esprime parere obbligatorio in materia di:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve;

b) regolamenti dei parchi e delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi e delle riserve;

d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;

e) classificazione delle aree protette e loro tipologia;

f) formazione e attuazione del programma triennale delle aree protette;

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Art. 6 - (Procedimento per l'istituzione e gestione delle aree protette)

1. Le aree protette sono istituite con legge regionale nel rispetto della legge 394/91, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per le aree protette.

2. Le proposte di legge d'istituzione delle aree protette regionali, ovvero la richiesta di modifica territoriale di quelle esistenti, possono essere avanzate:

a) da ciascun Consigliere regionale;

b) dalla Giunta regionale;

c) dalla Provincia territorialmente interess

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Art. 7 - (Servizio parchi ed Aree protette)

1. Il Servizio parchi e Aree protette della Regione Calabria svolge i seguenti compiti:

a) elabora studi e proposte per la gestione dei parchi e delle aree protette;

b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di aree protette;

c) predispone il documento d'indirizzo di cui al comma 3 del precedente art. 6;

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Art. 8 - (Sede dei parchi e delle riserve naturali)

1. Le sedi legali e operative degli enti di gestione delle aree naturali protette si localizzano all'interno del territorio delle ar

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Art. 9 - (Misure di salvaguardia)

1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta e fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi sulle aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Area protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

a) l'attività venato

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TITOLO II - PARCHI NATURALI REGIONALI
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Art. 10 - (Definizione e articolazione in zone)

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394  sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotopi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.

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Art. 11 - (Leggi istitutive dei parchi naturali regionali)

1. La legge istitutiva del parco naturale regionale prevede:

a) le finalità e gli obiettivi per cui l'area protetta è istituita;

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Art. 12 - (Ente Parco regionale)

N19

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Art. 13 - (Il Presidente)

N19

1. Il Presidente dell�

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Art. 14 - (Il Consiglio Direttivo)

N20

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un massimo di otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

a) da un massimo di quattro designati tra i rappresentanti della Comunità del Parco;

b) da un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente operanti i

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Art. 15 - “(Il Revisore Unico)”N13

N13

1. Il Revisore unico, nominato dal Consiglio regionale, è l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente di gestione.”

2. Il “Revisore unico”

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Art. 16 - (La Comunità del parco)

1. La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, è costituita dai Presidenti delle Province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle Comunità montane o da consiglieri delegati e dai Sindaci o da consiglieri delegati il cui territorio ricade nelle aree del Parco.

2. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante:

a) sul piano per il parco;

b) sul regolamento del parco;

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Art. 17 - (Statuto dell'Ente parco naturale regionale)

1. L’Ente adotta il proprio Statuto che, ai sensi dell’articolo 24 della legge 394/1991 ed in conformità con i principi della presente legge, disciplina in particolare:

a. la

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Art. 18 - (Formazione del Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

2. Il Piano per il parco oltre ad avere contenuti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 394/91 e di quelli indicati nel precedente art. 10 della presente legge, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello. Inoltre, di norma contiene:

a) le analisi di base;

b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano medesimo;

c) il perimetro definitivo del parco con annessa cartografia in scala 1:10.000;

d) l'organizzazione del territorio e la sua zonazione caratterizzata da forme differenziate di tutela, godimento ed uso l'individuazione delle aree contigue di cui all'articolo 33;

e) la normativa;

f ) le destin

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Art. 19 - (Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante e ne consegue l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia e di aggiornamento.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e gli obiettivi della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative;

d) il soggiorno e la circolazione del pubblico e i mezzi di trasporto;

e) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limit

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Art. 20 - (Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco regionale è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente

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Art. 21 - (Piano pluriennale economico e sociale)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti.

2. La Comunità del parco, entro 12 mesi dalla sua costituzione, sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale, elabora un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili. Il Piano specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti prevedendo in particolare:

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Art. 22 - (Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari)

1. Il regolamento dell'area protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate all'articolo11, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I divieti di attività di opere, elencati all'articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I divieti predetti sono regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'area protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe

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Art. 23 - (Bilancio, Entrate e Patrimonio)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente di gestione coincide con l'anno solare.

2. L'Ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale .

3. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'Ente sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

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TITOLO III - RISERVE NATURALI REGIONALI
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Art. 24 - (Definizione e classificazione)

1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali o lacuali, anche di limitata estensione, che presentano particolare interesse naturalistico anche in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche e archeologiche o di altri valori ambientali.

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Art. 25 - (Leggi istitutive delle Riserve naturali regionali)

1. La legge istitutiva della Riserva naturale regionale prevede:

a) i confini;

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Art. 26 - (Gestione delle riserve naturali regionali)

1. La gestione della riserva naturale protetta viene affidata seguendo le procedure previste dall'articolo 6, comma 8, della presente legge nel caso in cui la gestione viene affidat

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Art. 27 - (Piano di assetto naturalistico)

1. Il Piano di assetto naturalistico è lo strumento attuativo delle finalità delle Riserve naturali regionali. È elaborato dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette della Regione, entro il termine fissato dalla legge istitutiva della riserva secondo la disciplina risultante dall'art. 19 della presente legge.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente di gestione, affida l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico e del Regolamento al Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette, che in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette, provvede nel termine di sei mesi. Il Piano di assetto naturalistico della riserva prevede:

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Art. 28 - (Riserve marine)

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevan

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TITOLO IV - PARCHI PUBBLICI URBANI, GIARDINI BOTANICI, MONUMENTI NATURALI E SITI COMUNITARI
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Art. 29 - (Parchi pubblici urbani e giardini botanici)

1. I Parchi pubblici urbani ed i giardini botanici sono le aree attrezzate con finalità di tutela del patrimonio naturalistico di elevato valore botanico vegetazionale nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere socio-culturale.

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Art. 30 - (Monumenti naturali regionali , paesaggi protetti,  paesaggi urbani monumentali e siti comunitari)

1. I monumenti naturali regionali sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi interesse naturalistico e paesaggistico, esemplari di piante di particolare pregio, formazioni geologiche e paleontologiche simili.

2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l'insieme di elementi naturali interrelati alle componenti storiche dovute alla presenza dell'uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio.

3. I paesaggi urbani monumentali sono ambiti di limitata estensione aventi interesse architettonico, paesaggistico e culturale di rilevante pregio. Le relative norme di tutela e di recupero devono essere contenute dal Regolamento Edilizio Comunale.

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TITOLO V - NORME COMUNI
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Art. 31 - (Personale delle aree protette)

1. La pianta organica del personale preposto alle aree protette è approvata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Ente di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della presente legge. Le assunzioni di personale, anche se previste in pianta organica, sono contenute nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.

2.

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30358 10240233
Art. 31-bis

N1

1. Il Direttore è nominato dal Presidente dell’ente previa selezione pubblica

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Art. 32 - (Promozione e coordinamento regionale )

1. La Regione oltre alle attività espressamente previste nella presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di specifiche direttive.

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Art. 33 - (Aree contigue)

1. La Regione, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali territorialmente interessati, stabilisce piani e programmi per la disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette ove occorra in

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Art. 34 - (Attività agro-silvo-pastorali)

1. Le attività agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare, finanziare e da valorizzare nelle aree protette.

2. I piani di cui ai pre

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Art. 35 - (Valorizzazione dei centri storici ricadenti nelle aree protette)

1. La Regione Calabria promuove e finanzia interventi localizzati prioritariamente nei centri storici dei Comuni ricadenti nelle aree protette nazi

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Art. 36 - (Vigilanza e controllo sull'attività)

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività degli enti di gestione delle aree naturali protette spettano al Consiglio regionale che, sentita la competente commissione consiliare ed il Comitato Tecnico - Scientifico regionale per le aree protette, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli

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Art. 37 - (Vigilanza e controllo sugli organi)

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sugli Enti di gestione delle aree protette il Consiglio regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzion

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Art. 38 - (Sorveglianza)

1. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

a) da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli Enti di gestione delle aree naturali protette;

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Art. 39 - (Attività didattica)

1. Gli Enti gestori delle aree naturali protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo perché ciascuna area si strutturi adeguata

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Art. 40 - (Misure d'incentivazione)

1. Ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini di un'area naturale protetta nazionale o regionale è nell'ordine attribuita priorità “da indicare espressamente in sede di pubblicazione di avvisi pubblici o bandi" N1 nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, richiesti per la realizzazione, entro i confini delle aree naturali protette nazionali o regionali, dei seguenti interventi:

a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storic

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Art. 41 - (Sanzioni)

1. Fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 349/8

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30358 10240244
Art. 42 - (Danno ambientale di minima entità)

N17

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30358 10240245
Art. 43 - (Danno ambientale con possibilità di ripristino)

N17

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Art. 44 - (Danno ambientale senza possibilità di ripristino)

N18

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Art. 45 - (Indennizzi, acquisizioni ed espropriazioni)

1. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'

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Art. 46 - (Recupero e detenzione di esemplari di fauna selvatica)

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna selvatica vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è

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TITOLO VI - NORME FINALI
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Art. 47 - (Modifica e adeguamenti di leggi regionali)

1. È abrogato l'art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1992. n. 20, e qualsiasi altra norma in contrasto con la presente legge.

2. Le vigenti leggi regionali n. 48/90  "Istituzione

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Art. 48 - (Programma triennale per le aree protette)

1. La Regione Calabria effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un Programma triennale per le aree protette, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - Scientifico per le aree protette e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

2. Il Programma triennale per le aree protette:

a) procede all'individuazione di nuove aree di reperimento d'interesse

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Art. 49 - (Istituzione aree protette)

1. La Giunta regionale entro e non oltre 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissi

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Art. 50 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2003 in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente

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Art. 51 - (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge quadro sulle aree prote

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Art. 52 - (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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