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Deliberaz. G.R. Veneto 06/12/2019, n. 1823

Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 21/07/2020, n. 1004
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TESTO DEL DOCUMENTO

Con Delib.G.R. 1475/2017 sono state approvate le linee guida e le indicazioni operative atte a rendere omogenea l'applicazione delle nuove norme in tema di affidamenti di forniture, servizi e lavori introdotte dal D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare, è stato definito il nuovo iter procedimentale degli affidamenti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, in quanto, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, venivano eliminati i precedenti riferimenti alle procedure in economia; risultava di fatto decaduto il provvedimento adottato con Delib.G.R. 354/2012, modificato con Delib.G.R. 2401/2012, che ne declinava la disciplina attuativa.

In particolare, con la citata Delib.G.R. 1475/2017 sono stati approvati:

- gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" (Allegato A);

- le "Linee guida e prime indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di "e - Procurement" (artt. 36 e 37, D.Lgs. 50/2016)" (Allegato B).

La Delib.G.R. 63/2019 approvava il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della 2019-2021 che, tra le misure da adottare entro il 31.12.2019, prevedeva anche l'aggiornamento della Delib.G.R. 1475/2017 alle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 in materia di affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097/2016, successivamente aggiornate al D.L. 56/2017 con

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Allegato A - Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto


PREMESSE

Il presente documento contiene meri indirizzi operativi a supporto delle strutture regionali impegnate in attività di acquisizione di beni servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, determinata come previsto dall'art. 35:

fino al 31.12.2019:

- lavori inferiori ad euro 5.548.000,00 (Iva esclusa),

- servizi e forniture inferiori ad euro 221.000,00 (Iva esclusa),

dal 01.01.2020 al 31.12.2021:

- lavori inferiori ad euro 5.350.000,00 (Iva esclusa),

- servizi e forniture inferiori ad euro 214.000,00 (Iva esclusa).

Le soglie suddette sono soggette ad adeguamento automatico ai nuovi importi stabiliti con regolamento delegato della Commissione europea.

Il presente atto è finalizzato a semplificare e standardizzare le procedure di acquisto sotto soglia, garantendo l'apertura della concorrenza e l'affidabilità degli esecutori delle prestazioni.


1. PRINCIPI E ATTI DI REGOLAZIONE

Le procedure gestite dall'Amministrazione regionale per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in base al presente documento sono effettuate nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 30, comma 1, art. 34 e art. 42, D.Lgs. 50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'Anac in forma di linee guida e dai loro successivi aggiornamenti:

- Linee Guida n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- Linee guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

- Linee Guida n. 2, "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Tutte le procedure di affidamento sono espletate attraverso le piattaforme telematiche disponibili ad eccezione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro (ex art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificata dall'art. 1, comma 130, L. 145/2018).


2. PRINCIPIO DI ROTAZIONE N1

In ragione della complessità dell'articolazione organizzativa regionale, nelle more dell'attivazione di un sistema che permetta di condividere, a livello di Amministrazione regionale, i dati sulle procedure di affidamento, ciascuna Direzione della Giunta regionale, nonché le Unità organizzative che operano come articolazioni territoriali stabili, che indicono una procedura di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai soli fini dell'applicazione del criterio della rotazione, sono da intendersi "Stazione Appaltante" autonomae, pertanto, allo stato attuale, per l'applicazione del principio di rotazione, ciascuna Direzione e ciascuna articolazione territoriale dell'Amministrazione regionale farà riferimento solo ai propri affidamenti. Fanno eccezione gli elenchi regionali di operatori economici utilizzati su base regionale, per i quali la rotazione è assicurata dalla struttura regionale incaricata della relativa gestione.


Applicazione del principio di rotazione

1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di contratti di forniture, servizi e lavori sotto la soglia comunitaria, di norma, non invita l'aggiudicatario né gli eventuali operatori economici invitati alla precedente procedura di affidamento quando, in relazione alla prestazione/categoria economicamente prevalente, l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale hanno ad oggetto lo stesso settore merceologico per servizi e forniture, o la stessa categoria di lavori o opere, all'interno della stessa fascia di importo, qualora:

a) trattasi di fornitura e/o servizio ivi compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo compreso tra gli euro 1.000,00 e i euro 5.000,00 e l'affidamento sia dello stesso settore merceologico (stesso CPV "vocabolario comune degli appalti pubblici"), del precedente;

b) trattasi di fornitura e/o servizio ivi compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo compreso tra gli euro 5.001,00 e euro 20.000,00 e l'affidamento sia dello stesso settore merceologico (stesso CPV "vocabolario comune degli appalti pubblici"), del precedente;

c) trattasi di fornitura e/o servizio ivi compresi i servizi atti nenti l'architettura e l'ingegneria di importo compreso tra gli euro 20.001,00 e euro 40.000,00 e l'affidamento sia dello stesso settore merceologico (stesso CPV "vocabolario comune degli appalti pubblici"), del precedente;

d) trattasi di fornitura e/o servizio di importo compreso tra gli euro 40.001,00 e la soglia comunitaria (euro 214.000,00 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021) e l'affidamento sia dello stesso settore merceologico (stesso CPV "vocabolario comune degli appalti pubblici"), del precedente;

e) trattasi servizio attinente l'architettura e l'ingegneria di importo compreso tra gli euro 40.001,00 e 99.999,00 euro e l'affidamento sia dello stesso settore merceologico (stesso CPV "vocabolario comune degli appalti pubblici") del precedente;

f) trattasi di contratti di lavori di importo compreso tra gli euro 1.000,00 e i euro 40.000,00 aventi ad oggetto lavori riferibili alla categoria SOA individuata dalla Stazione Appaltante quale oggetto prevalente del precedente affidamento;

g) trattasi di contratti lavori di importo compreso tra gli euro 40.001,00 e i euro 149.999,00 aventi ad oggetto lavori riferibili alla categoria SOA individuata dalla Stazione Appaltante quale oggetto prevalente del precedente affidamento;

h) trattasi di lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 e i 515.999,00 della categoria SOA prevalente;

i) trattasi di lavori di importo compreso tra gli euro 516.000,00 fino ad euro 999.999,00 della categoria SOA prevalente.

2. Gli affidamenti non possono essere frazionati al solo fine di eludere il principio di rotazione.

3. Per gli affidamenti di forniture, servizi diversi dai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), e per gli affidamenti di lavori da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, di regola, procede ad effettuare le indagini di mercato pubblicando un avviso pubblico di manifestazioni d'interesse a partecipare alla successiva procedura di gara. A tal fine nell'avviso pubblico di indagine di mercato, va indicato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) della precedente procedura di affidamento svoltasi i cui invitati, compreso l'aggiudicatario, non potranno partecipare in ottemperanza al principio di rotazione.

4. Qualora la Stazione Appaltante scelga di invitare tutti gli operatori che hanno manifestato l'interesse a partecipare, potranno essere invitati anche gli operatori economici già invitati nella precedente procedura di gara, compreso l'operatore economico uscente.

5. Al fine di garantire il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, qualora la Stazione Appaltante preveda nell'avviso di manifestazione di interesse di operare una riduzione del numero dei soggetti da invitare, rispetto a quelli che hanno risposto ad una manifestazione di interesse, potrà procedere alla riduzione mediante sorteggio. Il sorteggio dovrà essere effettuato tra chi ha manifestato interesse escludendo sin dall'inizio: i soggetti invitati nella medesima precedente procedura; l'aggiudicatario della precedente procedura di affidamento. In tal caso, la Stazione Appaltante indicherà nell'avviso le condizioni del sorteggio.

6. Nel caso di procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c) bis che riguardano l'affidamento di forniture, servizi e lavori che necessitano di essere acquisiti con continuità/regolarità al fine di garantire il buon funzionamento dell'Ente, non sarà invitato alla presentazione dell'offerta per il medesimo servizio/fornitura/lavoro l'aggiudicatario uscente, salvo quanto previsto al punto 8.

7. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, purché sinteticamente motivato, l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad euro 1.000,00.

8. È possibile inoltre derogare ai suddetti criteri nei casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative, anche dovute alla particolare struttura del mercato di riferimento di Venezia - Centro Storico, ferme restando le ipotesi di deroga specificate nelle Linee guida ANAC n. 4, ove si rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.


3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Tutti gli atti delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria disciplinate dall'art. 36, D.Lgs. 50/2016 e dal presente documento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 dello stesso Codice dei contratti pubblici, sia con riferimento agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1 sia con riguardo alle modalità di pubblicizzazione estesa previste dal comma 2 della stessa disposizione.

Tutti gli atti pubblicati ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, in base a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis), D.Lgs. 50/2016.


A) SERVIZI E FORNITURE

Programmazione

L'Amministrazione regionale programma l'acquisizione di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali secondo quanto disposto all'art. 21, D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

Il programma è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00.

L'inserimento nel programma biennale è condizione necessaria per l'avvio della procedura di affidamento relative a forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a euro 40.000,00, fatte salve le deroghe consentite dalla normativa vigente.


Responsabile Unico del Procedimento

L'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento avviene in sede di adozione degli atti per la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi.

Per ogni singola procedura di affidamento di appalto la Stazione appaltante, tramite l'atto che avvia la procedura di gara e/o di affidamento del servizio o della fornitura, conferma o individua il nuovo Responsabile Unico del Procedimento.

Con l'atto di cui al punto precedente, il Direttore assegna a sé oppure ad altri dipendenti della Regione, in possesso dei requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee-guida dell'Anac, o dalle successive disposizioni attuative, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida Anac svolge i compiti e le funzioni esplicitamente a lui riferiti dal presente atto.

Il Responsabile Unico de

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  • Rosalisa Lancia