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L. R. Umbria 25/11/2016, n. 14

Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/10/2022, n. 16
- L.R. 25/07/2022, n. 12
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Principi

1. La Regione riconosce il valore della differenza e della libertà femminile e si propone di promuovere nuove forme di convivenza, più giuste e rispettose delle differenze, basate sul principio dell'interdipendenza che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali, produttive e culturali in un'ottica di condivisione delle responsabilità tra i sessi e le gen

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Art. 2 - Obiettivi

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ed in attuazione dello Statuto regionale, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con i Comuni, il Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), di seguito CPO, e le altre istituzioni, persegue i seguenti obiettivi:

a) promuove azioni volte ad affermare la libertà e l'autodeterminazione delle donne;

b) promuove la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini nei luoghi di decisione e di governo;

c) promuove progetti per la paritaria valorizzazione di genere e per il contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi e favorisce la scelta consapevole e libera d

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TITOLO II - Politiche per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini
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Capo I - Competenze delle donne
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Art. 3 - Archivio delle competenze delle donne

1. La Regione istituisce l'Archivio delle competenze delle donne che lavorano o risiedono in Umbria nel quale sono inseriti i curricula delle donne con

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Art. 4 - Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi

1. È istituito presso il CPO l'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi, di seguito denominato Albo. Possono iscrivers

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Art. 5 - Presenza delle donne nei luoghi di decisione

1. La Regione promuove e favorisce la presenza, di norma paritaria, dei generi nella vita politica ed economica, nelle assemblee elettive e nei luoghi

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Capo II - Azioni di sistema per la diffusione della cultura e delle politiche di genere
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Art. 6 - Cultura della differenza

1. La Regione riconosce il ruolo della cultura della differenza quale leva fondamentale per il progresso della società e per la prevenzione e il contr

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Art. 7 - Comunicazione e informazione

1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, anche di tipo istituzionale, promuove una cultura che favorisce relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini e che valorizza il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico anche attraverso il si

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Art. 8 - Rete per le politiche di genere

1. È istituita la Rete per le politiche di genere di cui fanno parte la Regione, gli enti locali, le associazioni delle donne, le associazioni datoria

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Capo III - Azioni territoriali
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Art. 9 - Buone pratiche per nuovi stili di vita

1. La Regione, per favorire relazioni solidali, cooperative ed amicali fra donne e uomini nella vita quotidiana e la cura degli spazi condivisi, elabora linee di indirizzo per i Comuni affinché gli stessi nei propri strumenti urbanistici ed edilizi applichino nuovi criteri per la realizzazione di progetti abitativi, corredati da spazi destinati all'uso comune di attrezzature, risorse e servizi.

2. La Regione, al fine di promuovere esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano economico, sociale ed ecologico, favorisce:

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Art. 10 - Servizi di promozione del benessere

1. Al fine di promuovere relazioni rispettose, libere e consapevoli all'interno delle famiglie e tra le persone sono costituiti i Servizi di mediazione familiare e nelle relazioni.

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Art. 11 - Banche dei beni e dei tempi

1. La Regione, per soddisfare i bisogni legati all'organizzazione della vita quotidiana, per rafforzare il reciproco aiuto nei quartieri, nelle piccole comunità

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TITOLO III - Politiche regionali
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Capo I - Istruzione
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Art. 12 - Promozione della cultura della differenza nella scuola

1. La Regione favorisce, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, percorsi di riflessione sulla differenza di essere donne e uomini e sulla costruzio

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Art. 13 - Azioni regionali

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 12 promuove, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici, le seguenti azioni:

a) formazione delle insegnanti e degli insegnanti e sensibilizzazione dei genitori finalizzate alla valorizzazione di genere e della disabilità nelle relazioni educative;

b) rivisitazione dei contenuti, dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza sia delle donne che degli uomini nel mondo della cultura;

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Capo II - Diritto alla salute delle donne
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Art. 14 - Diritto alla salute delle donne

1. La Regione considera la salute come benessere non solo fisico ma emotivo e relazionale, rispettoso delle peculiarità ed aspettative delle persone malate e dei loro familiari e garantisce il diritto alla salute delle donne e degli uomini nel rispetto delle differenze biologiche, fisiologiche, psicologiche e culturali.

2. La Regione, attra

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Art. 15 - Azioni specifiche per la salute

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 14:

a) favorisce la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalit

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Art. 16 - Percorso nascita

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), nell'ambito della riorganizzazione del percorso nascita e al fine di fa

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Capo III - Lavoro, formazione e impresa
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Art. 17 - Servizi per il lavoro

1. La Regione riconosce, anche al fine della presente legge, il sistema regionale di servizi per il lavoro come riferimento territoriale per l'informazione, l'orientamento e l'erogazione delle misure di politica attiva a favore delle disoccupate e inoccupate e dei disoccupati e inoccupati iscritti ai servizi medesimi.

2. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i Servizi per il lavoro,

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Art. 18 - Azioni di premialità per le imprese e per gli studi professionali

1. La Regione, per l'assunzione di donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro di cui all'articolo 17, attribuisce alle imprese e

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Art. 19 - Creazione d'impresa

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi volti alla creazione di nuove imprese a prevalente conduzione femminile ed all'occupazione delle donne.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

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Art. 20 - Sostegno all'imprenditoria femminile

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento di indirizzo pluriennale

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Art. 21 - Formazione professionale per l'imprenditoria

1. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione professionale per il lavoro autonomo e l'imprenditoria previsti dai piani regionali, riserva il cinquanta per cento dei posti alle donne disoccupate ed in

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Art. 22 - Passaggio generazionale del lavoro

1. La Regione promuove interventi a favore del passaggio generazionale delle imprese, del lavoro autonomo e del trasferimento dei saperi, con particola

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Art. 23 - Agevolazioni per l'accesso al credito

1. La Regione promuove l'accesso al credito da parte delle imprese femminili tramite specifiche azioni di informazione, assistenza e formazione.

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Capo IV - Conciliazione e condivisione
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Art. 24 - Politiche di conciliazione e condivisione e di promozione ed inclusione sociale

1. La Regione riconosce che la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro remunerato, tra i tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e tempo per sé, migliora la qualità della vita delle comunità, la relazione tra i

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Art. 25 - Azioni regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 la Regione:

a) stipula accordi territoriali per sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private, per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, e promuovere un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi;

b) integra le politiche del tempo nei propri strumenti di programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione, da parte dei Comuni, dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi;

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Art. 26 - Azioni e progetti per la promozione degli interventi della legge 8 marzo 2000, n. 53

1. La Regione sostiene la sperimentazione di azioni e progetti per la conciliazione tra vita e lavoro realizzati in conformità alle indicazioni ed ai principi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) che esplicano la propria azione sul territorio regionale umbro.

2. I progetti ed azioni presentati ai sensi del comma 1 approvati e non finanziati attraverso i contributi previsti dall'articolo 9 della L. 53/2000 possono accedere alle risorse regionali stanziate per tale scopo nel Fondo regionale per la conciliazione di cui all'articolo 27.

3. La Regione promuove e fina

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Art. 27 - Fondo regionale per la conciliazione

1. È istituito il Fondo regionale per la conciliazione per finanziare gli interventi di cui all'articolo 26, con particolare riferimento a quelli prev

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Art. 28 - Ulteriori azioni promozionali e di sistema

1. La Regione promuove e sostiene in via sussidiaria ulteriori azioni e progetti in materie ed ambiti coerenti ed attinenti la promozione della conciliazione tra vita e lavoro, non previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

2. La Regione individua forme di sostegno, attraverso misure mirate, alle aziende che favoriscono il ricorso al congedo p

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Art. 29 - Azioni rivolte all'amministrazione regionale

1. La Regione:

a) garantisce pari opportunità nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo delle carriere, e favorisce una presenza equilibrata tra i sessi nelle attività e nelle posizioni apicali;

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Capo V - Servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne
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Art. 30 - Violenza degli uomini contro le donne

1. La Regione riconosce che ogni tipo di violenza contro le donne, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della li

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Art. 31 - Competenze della Regione

1. La Regione assicura il diritto alla protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori secondo i principi previsti dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica" fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. La Regione, in particolare:

a) promuove protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza e, in particolare, assicura interventi in ausilio e supporto delle donne con disabilità che intendono sporgere denuncia o adire l'autorità giudiziaria; N9

b) promuove un Sistema regionale di prevenzione e di contrasto alla violenza degli uomini

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Art. 32 - Competenze dei Comuni e delle Zone sociali

1. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono l'istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), tenuto conto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e riservatezza.

2. I Comuni,

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Art. 33 - Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne

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Art. 34 - Interventi per minori testimoni di violenza

1. La Regione promuove interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisic

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Art. 35 - Centri antiviolenza e Case rifugio

1. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organiz

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Art. 36 - Centri antiviolenza

1. I Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali, sono strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con azioni di sostegno e di protezione alle vittime e ai minori testimoni di violenza.

2. I Centri antiviolenza, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, realizzano, a titolo gratuito, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso le seguenti funzioni:

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Art. 37 - Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

1. Le Case rifugio sono strutture ad indirizzo segreto dove le donne vittime della violenza maschile, sole o con figli minori, sono accolte e protette a titolo gratuito.

2. Le Case rifugio sono promosse dai soggetti di

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Art. 38 - Formazione e aggiornamento

1. Il CPO, in attuazione di quanto previsto dal Programma Regionale di interventi e azioni di cui all'articolo 31, comma 5, promuove iniziative e percorsi formati

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Art. 39 - Interventi per uomini autori di maltrattamenti

1. La Regione, nell'ambito del Programma Regionale di interventi e azioni di cui all'articolo 31, comma 5, prevede l'istituzione, nell'ambito dei servi

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Art. 40 - Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere. L'Osservatorio è uno strumento determinante per lo studio del fenomeno della violenza, per la conseguente definizione di azioni e politi

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Art. 41 - Trattamento dati

1. I soggetti facenti parte della Rete di cui all'articolo 33, stante la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, trattano i dati in loro

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TITOLO IV - Integrazione delle politiche
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Capo I - Misure per l'integrazione delle politiche
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7753507 10785159
Art. 42 - Coordinamento delle risorse

1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordinarne l'utilizzo, la Giunta regionale promuove l'integrazione delle risorse regionali con:

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Art. 43 - Gruppo tecnico per le politiche di genere

1. La Regione istituisce il Gruppo tecnico per le politiche di genere con funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento, monito

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Art. 44 - Valutazioni di genere

1. La Regione adotta la valutazione ex ante di genere in tutti gli atti principali della programmazione regionale e promuove la valutazione d'impatto d

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Art. 45 - Statistiche di genere

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione,

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Art. 46 - Rapporto sulla condizione delle donne umbre

1. La Regione, attraverso l'AUR di cui alla L.R. 30/2000, predispone un rapporto annuale che documenti la condizione economica, sociale e culturale del

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Art. 47 - Bilancio di genere

1. Il bilancio di genere, approvato dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e donne. La Regi

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Capo II - Attività del Centro per le pari opportunità
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Art. 48 - Compiti del CPO

1. Fermo quanto già previsto dalla normativa regionale vigente, per il perseguimento delle finalità della presente legge il CPO:

a) promuove ogni iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi

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TITOLO V - Norme finali
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Capo I - Norme transitorie e clausola valutativa
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Art. 49 - Disposizione transitoria

1. I Centri antiviolenza e le Case rifugio di cui all'articolo 35 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, c

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Art. 50 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo d'attuazione della presente legge e valuta i risultati raggiunti.

2. A tal fine la Giunta regionale a partire dal 31 gennaio 2018 e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contiene informazioni e dati su:

a) le iniziative proposte e le attività poste in essere in attuazione della presente legge;

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Capo II - Norma finanziaria e modificazioni di leggi regionali
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Art. 51 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 27, 31 comma 5 e 47 è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 200.000,00, in termini di competenza e cassa, da iscrivere alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità riveniente dalla quota non utilizzata del fondo speciale stanziato nella Unit

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7753507 10785173
Art. 52 - Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6

1. Gli articoli 2, 3 e 8 della L.R. 6/2009 sono abrogati.

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 6/2009 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'

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