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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 07/11/2022, n. 24
L. R. Puglia 07/11/2022, n. 24
L. R. Puglia 07/11/2022, n. 24
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Puglia con la presente legge si propone di: a) valorizzare e promuovere il proprio territorio e i suoi prodotti di qualità attraverso l’istituzione delle Strade del vino e delle Strade dell’olio extravergine di ol |
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Art. 2 - Definizioni1. Le Strade del vino e le Strade dell’olio extravergine di oliva, d’ora innanzi denominate Strade, sono percorsi viari inseriti nell’ambito dei |
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Art. 3 - Disciplina delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva1. Le Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva sono itinerari enoturistici, oleoturistici, evidenziati con apposita segnaletica, lungo i quali insistono vigneti, oliveti, cantine, frantoi, valori naturali, culturali e ambientali. |
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Art. 4 - Istituzione di nuove Strade e integrazione delle Strade del vino esistenti1. Le Strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino riconosciute dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore |
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Art. 5 - Denominazione delle Strade1. Le Strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare e il nome geografico della |
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Art. 6 - Comitato promotore e riconoscimento delle Strade1. Per il riconoscimento delle Strade è costituito un Comitato promotore. 2. Il Comitato promotore è composto da aziende agricole, singole o associate, ricadenti nella zona geografica della Strada, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 14. 3. Gli enti locali interessati dal percorso della Strada possono partecipare al Comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell’iniziativa. 4. Al Comitato promotore |
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Art. 7 - Comitato di gestione1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della Strada, il Comitato promotore avvia la costituzione, a pena di decadenza del riconoscimento, del Comitato di gestione, aperto anche a soggetti non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando che il Comitato di gestione sia rappresentativo di almeno il 30 per cento della superficie agricola a cui fa riferimento la DOP o la IGP. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del Comitato di gestione. 2. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di aut |
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Art. 8 - Riconducibilità alle attività agrituristiche1. Le attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e d |
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Art. 9 - Contributi finanziari1. Per la realizzazione delle finalità delle presenti disposizioni, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi: a) realizzazione della segnaletica di cui all’articolo 3, comma 1, anche attraverso mappe virtual |
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Art. 10 - Monitoraggio e valutazione1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell’anno pre |
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Art. 11 - Centri di informazione e di accoglienza1. I Comitati di gestione di ciascuna Strada possono istituire un centro di informazione e di accoglienza finalizzato all’informazione e alla promozione del pro |
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Art. 12 - Competenze dei Comuni, della Città Metropolitana di Bari delle Province1. I Comuni, la Città Metropolitana di Bari e le Amministrazioni provinciali provvedono alla localizzazione e alla posa in opera della segnaletica inf |
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Art. 14 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni approva il regolamento di attuazione. 2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare: a) i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati promotori di cui all’articolo 6; b) i requisiti di ammissibilità pe |
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Art. 15 - Rispetto della normativa dell’Unione europea1. I contributi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’U |
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Art. 16 - Norma finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 199.308,00 per l’anno 2022, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell’ambito dell |
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Allegato - Omissis
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