FAST FIND : NR1989

L. R. Lombardia 02/04/1990, n. 23

Norme per l'attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 22/02/2010 n.11
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[Premessa]



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Articolo 1

1. La presente Legge promuove programmi integrati di recupero edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente, pubblico e privato, nonché di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, in attuazione del titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente "Norme per l'edilizia residenziale".R

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Articolo 2

1. Fermo restando che in ogni programma integrato di recupero la quota di funzioni residenziali non deve essere inferiore al 50% del volume previsto dal programma stesso, l'integrazione dei programmi è costituita dalla presenza di almeno due dei seguenti

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Articolo 3

1. I programmi integrati di recupero sono deliberati dai Comuni a norma del successivo art. 4 e comprendono:

a) immobili di proprietà comunale o immobili di proprietà di altri enti locali, degli IACP o di enti pubblici non economici, in via prioritaria;

b) immobili di proprietà di cooperative edilizie e loro consorzi, di imprese edilizie e loro consorzi e di soggetti privati.

2. I programmi devono contenere:

a

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Articolo 4

1. Ai fini dell'approvazione dei programmi integrati di recupero e della concessione di contributi per l'edilizia sovvenzionata ed agevolata - convenzionata da parte della Giunta Regionale, i Comuni interessati possono deliberare uno o più programmi integrati di recupero riferiti ad immobili di proprietà pubblica, nonché a quelli di proprietà privata, destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale, divenuta esecutiva, è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria

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Articolo 5

1. I programmi integrati di recupero deliberati dai Comuni sono trasmessi alla Giunta Regionale per l'approvazione e per l'eventuale assegnazione dei contributi pubblici entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno del quadriennio 1990/1993.N1

2. La Giunta Regionale approvai programmi integrati di recupero entro i 120 giorni successivi a ciascun termine di cui al comma precedente.

3. Ai fini dell'approvazione regionale i programmi sono sottoposti all'esame di un comitato tecnico interassessoriale, nominato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

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Articolo 6

1. La Giunta Regionale, sulla base delle localizzazioni disposte dal Consiglio Regionale dei contributi per edilizia sovvenzionata ed agevolata, delibera la concessione dei contributi destinati al finanziamento dei programmi integrati previsti dalla presente legge, a valere sui finanziamenti statali che saranno acquisiti dalla Regione nel periodo di operatività della presente Legge.

2. Ai fini dell'approvazione del programma, nonché della determinazione delle priorità per la concessione dei contributi, la Giunta Regionale tiene conto dei seguenti

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Articolo 7

1. Nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che abbiano formato oggetto degli interventi di rec

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Articolo 8

1. Per la pronta attuazione dei programmi integrati di recupero, il Comune ha facoltà di affid

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Articolo 9

1. I lavori per la realizzazione dei programmi integrati di recupero debbono iniziare, a pena di deca

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Articolo 10

1. In sede di prima attuazione della presente Legge, in deroga a quanto previsto dal primo comma del

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Articolo 11

1. La Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente Legge determina:

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