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L. R. Friuli Venezia Giulia 14/11/2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 03/03/2023, n. 10
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TITOLO I - Oggetto, finalità e principi generali
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Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente legge definisce e aggiorna gli interventi a favore delle persone con disabilità, promuove azioni d'integrazione delle politiche regionali per la disabilità, dispone il riordino dei servizi sociosanitari in materia e configura le modalità di governo dei correlati sistemi locali.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) accessibilità: fattore abilitante dei diritti, dell'autonomia, dell'uguaglianza e prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri, volto ad abbattere le barriere per l'accesso agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture;

b) accomodamento ragionevole: modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

c) barriere architetto

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Art. 2 - Finalità

1. Le finalità della presente legge, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), sono:

a) garantire il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, solidarietà e pari opportunità;

b) diffondere una concezione di disabilità intesa come parte della diversità umana e dell'umanità stessa e quale risultato dell'interazione tra le persone con menomazioni durature e le barriere di diversa natura che possono ostacolarne la piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza, nonché promuovere attività di sensibilizzazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza sui diritti umani e sulle libertà fondamentali di cui ogni persona con disabilità gode, in quanto persona, a valorizzare l'apporto

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Art. 3 - Interventi regionali a favore delle persone con disabilità

1. Gli interventi contenuti nella presente legge, volti a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali alle persone con disabilità, sono ispirati ai principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e si sviluppano nelle seguenti aree:

a) salute;

b) vita indipendente e inclusione nella società;

c) istruzione, formazione e lavoro;

d) mobilità personale e libertà di movimento;

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Art. 4 - Linguaggio

1. La Regione impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi esclusivamente i termini "disabilità" e "persona con disabilità", in a

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TITOLO II - Aree di intervento
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Capo I - Salute
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Art. 5 - Salute e obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di salute

1. La Regione garantisce alle persone con disabilità il diritto di godere del miglior stato di salute possibile da intendersi, in un'ottica olistica, quale stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, non solo limitato all'assenza di malattie o infermità. A tale scopo, la Regione fornisce un'adeguata risposta ai bisogni di salute lungo tutto l'arco della vita di ciascuna persona con disabilità, con particolare riguardo ai diversi contesti, alla medicina di genere, alle fasi di transizione tra l'età infantile e quella adul

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Capo II - Vita indipendente e inclusione nella società
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Art. 6 - Abitare e vita indipendente

1. La Regione privilegia gli interventi abitativi in grado di garantire la vita indipendente della persona con disabilità, da intendersi come modello volto a consentire di prendere le proprie decisioni ed effettuare le proprie scelte in modo da favorire l'autodeterminazione e l'inclusione. A tale scopo, la piena e diretta partecipazione della persona con disabilità alla predisposizione del suo progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, è volta a garantire il concreto esercizio del diritto di scelta del proprio luogo di residenza, di dove e con chi vivere, senza che le possa essere imposta una particolare sistemazione, in maniera che tale scelta sia costruita sulle preferenze della persona stessa e orientata al perseguimento della migliore qualità della vita.

2. Le politiche dell'abitare regionali garantiscono l'accessibilità, la fruibilità e la qualità degli spazi secondo quanto stabilito dalla leg

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Art. 7 - Cultura, sport e turismo

1. La Regione persegue l'inclusione sociale delle persone con disabilità anche attraverso l'attuazione di interventi volti a garantire la loro partecipazione alla vita culturale, sportiva e turistica, nonché alle attività ricreative.

2. La Regione sostiene le iniziative volte alla diffusione della cultura della disabilità, nonché la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale, alle in

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Capo III - Istruzione, formazione e lavoro
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Art. 8 - Istruzione e formazione

1. La Regione sostiene, nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della

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Art. 9 - Lavoro

1. La Regione persegue la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, anche attraverso il sostegno all'agricoltura sociale e all'autoimprenditorialità e, tenuto conto delle specificità, delle caratteristiche e delle potenzialità di ognuno, garantisce loro condizioni di eguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nell'accesso all'occupazione e nelle condizioni di lavoro, ivi comprese le opportunità di carriera e di formazione e riqualificazione professionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). A tale scopo:

a) promuove il coordinamento delle azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), e in coerenza con quanto previ

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Capo IV - Mobilità personale e libertà di movimento
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Art. 10 - Trasporti

1. La Regione persegue e promuove politiche volte a favorire, secondo il maggior grado di autonomia possibile e nel rispetto della disciplina prevista nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazio

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Art. 11 - Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche

1. La Regione persegue l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, quale prerequisito essenziale che ne consente la piena fruizione da parte di tutte le persone in sicurezza e in autonomia e opera secondo i principi e i criteri di cui alla

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Capo V - Informazione, comunicazione e partecipazione
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Art. 12 - Diritto all'informazione e alla comunicazione

1. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie assistive e identifica "il portale regionale della disabilità" quale strumento privilegiato per l'acquisizione e lo scambio di notizie, dati e opportunità attinenti alle politiche in materia.

2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione, in particolare nell'ambito della comunicazione istituzionale, volte a diffondere l'utilizzo di un corretto linguaggio e a prev

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Art. 13 - Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione in materia di disabilità e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, la Regione riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia, quale organismo rappresentativo e di coordinamento dei soggetti giuridici ad essa aderenti nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

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TITOLO III - Governo di sistema
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Capo I - Integrazione delle politiche
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Art. 14 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. La Regione istituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di disabilità, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio".

2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studio e analisi, anche attraverso la raccolta di dati statistici sul numero, sulla tipologia di disabilità, sulla tipologia di offerta, sulle comorbilità e sui disordini che aggravano le condizioni di cura e di assistenza a carico dei familiari, anche con riferimento ai diversi contesti di vita e ai differenti territori della regione, nonché sulle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni un

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Art. 15 - Piano regionale della disabilità

1. Il Piano regionale della disabilità è il documento che raccoglie, coordina e integra le azioni di pianificazione delle differenti Direzioni dell'Amministrazione regionale, con lo scopo di ottenere politiche in materia di disabilità unitarie, uniformi e coordinate. Nel Piano regionale della disabilità confluiscono le modalità e la ricognizione delle risorse a disposizione delle Direzioni interessate da dedicare agli interventi a favore delle persone con disabilità in

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Art. 16 - Strumenti di pianificazione regionale sanitaria, sociosanitaria e sociale per la disabilità

1. Le azioni di pianificazione regionale sociosanitaria per la disabilità sono elaborate tramite apposito progetto obiettivo ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della

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Capo II - Riordino del sistema sociosanitario per la disabilità
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Art. 17 - Aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo

1. La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali.

2. Le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale n. 22/2019, entro il termine di cui al comma 1, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro ulteriori dodici mesi.

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Art. 18 - Adeguamento organizzativo delle Aziende sanitarie regionali

1. Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene identificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità, facente capo al Direttore dei servizi sociosanitari, con il compito di:

a) garantire la piena integrazione in relazione alla ricomposizione delle funzioni cliniche in materia di disabilità, nonché facilitare tutti i processi di transizione relativi al passaggio tra l'infanzia e l'età

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Art. 19 - Servizi di integrazione lavorativa

1. Le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità. I SIL realizzano gli interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi, di cui all'articolo 17, comma 1, finalizzati all'acquisizione di competenze e al potenziamento delle abilità possedute, nonché promuovono e realizzano, attraverso specifici percorsi di integrazione lavorativa, l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Servizi d

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Art. 20 - Enti del Terzo settore

1. La Regione valorizza il ruolo che gli enti del Terzo settore svolgono nelle varie aree di interesse generale, così come definite dall'

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Art. 21 - Sistema di regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi in materia di disabilità

1. La Regione adotta meccanismi di regolazione dei rapporti che assicurino il coinvolgimento attivo anche degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, in coerenza con il decreto leg

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Capo III - Pianificazione e programmazione locale e integrazione sociosanitaria
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Art. 22 - Integrazione istituzionale

1. Le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in forma singola o associata, attraverso atto di intesa ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale n. 22/2019, pianificano gli interventi e i servizi a favore delle persone con disabilità e concordano le attività sociosanitarie relative all'intersettorialità degli interventi e dei servizi a favore delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla ripar

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Art. 23 - Integrazione gestionale e professionale

1. Il sistema sociosanitario per la disabilità si dota di momenti di confronto e di coordinamento stabile tra le Aziende sanitarie regionali e i Comuni, in relazione all'attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità.

2. La Regione, in raccordo a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 22/2019, fornisce specifiche linee guida recanti le indicazioni relative:

a) al sistema di presa in carico integrata, con particolare riguardo all'accesso unitario e proa

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Art. 24 - Budget di salute

1. La Regione, per favorire la massima personalizzazione degli interventi, prevenire forme di istituzionalizzazione non appropriata e avviare processi di deistituzionalizzazione, promuove il ricorso al budget di salute, in coerenza con l'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 22/20

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Art. 25 - Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità

1. La Regione promuove le sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riq

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TITOLO IV - Norme finanziarie
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Art. 26 - Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa di 475.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

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TITOLO V - Norme transitorie e finali
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Art. 27 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti p

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Art. 28 - Abrogazioni

1. La legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione

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Art. 29 - Norme transitorie

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità oper

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Art. 30 - Misure organizzative per il rafforzamento della Direzione regionale salute, politiche sociali e disabilità

1. La Regione esercita le attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, anche

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Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano la legge 5

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Art. 32 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore 1° gennaio 2023.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

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