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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 21/07/2008, n. 1138

Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l’applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 12/07/2010, n. 978
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[Premessa]


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

– la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 R “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;

– la delibera della Giunta regionale 20 maggio 2001, n. 197 R e s.m.i.;

– la L.R. 6 marzo 2007, n. 4 R &

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ALLEGATO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGR 20 MAGGIO 2001, n. 197 "DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N. 30 RECANTE "NORME PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"".


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Premessa

La presente direttiva è emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della

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CAPO 1- FINALITA'
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Art. 1 - Finalità

La legge detta norme:

a) per perseguire in

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Art. 2 - Campo d'applicazione

1. La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2 mentre per gli impianti dei radioamatori, regolati con

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Art. 2 bis - Impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissioni strumentali

Lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione elettronica si realizza, di norma, con impianti di potenza contenuta in grado di servire un elevato numero di utenti distribuiti sul territorio. Ciò comporta, in generale, problematiche in termini di tutel

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CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
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Art. 3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva

Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27 della L.R. n. 20/2000 R, è realizzato in coerenza con i diversi Piani nazionali di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e televisiva, sia in tecnica analogica che digitale, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su

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Art. 4 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge ed in coerenza con l'art. A-25 della legge n. 20/00, si definisce fascia di rispetto o di ambientazione l'area, nell'intorno dell'impianto, di raggio non inferiore a 300 metri “fatti salvi i siti di interesse nazionale ai sensi della Delibera n. 3

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Art. 5 - Pianificazione comunale

Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Pi

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Art. 6 - Funzione dei Comuni

I nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva, le modifiche e le ricollocazioni degli impianti esistenti sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure di seguito elencate.

6.1) Autorizzazione:

La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447 R. La domanda va presentata con le seguenti modalità:

a) schema di domanda di autorizzazione B e relative schede B-1 e B-2 come da Allegato 2;

b) progetto dell'impianto e relativa infrastruttura, in scala 1:200 comprensivo di planimetria e prospetto quotato;

c) cartografia aggiornata in scala l :2000 con l'indicazione degli edifici presenti, della quota della loro base s.l.m., delle loro altezze (al colmo del tetto con indicata la tipologia di copertura) delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);

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Art. 7 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti l'obbligo dell'autorizzazione e dell'adeguamento ai limiti del DPCM 8 Luglio 2003.

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CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE
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Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile

Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione per gli impianti fissi di telefonia mobile così come definiti all'art. 3, L. 36/01 R.

Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai SUAP ove attivati, ovvero ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 8 i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalità previste dalla legge.

Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

L'autorizzazione pertanto riguarda solo gli impianti localizzati in siti puntuali. Per le aree circoscritte, il Comune valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando al rilascio dell'autorizzazione l'applicazione delle procedure previste al comma 6, dell'art. 8.

La pubblicizzazione è dovuta solo per le localizzazioni puntuali dei nuovi impianti.

Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste al successivo punto.

Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, corredata della relativa valutazione del campo elettrico.

Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a disposizione dei gestori medesimi le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

In considerazione del fatto che le reti di telefonia mobile sono state completate e che le richieste avanzate dai gestori in questi ultimi anni hanno riguardato singole installazioni, per zone a limitata copertura, e riconfigurazioni di impianti esistenti, per le medesime trovano applicazione le procedure previste per le installazioni singole.

8.1) Autorizzazione

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Art. 9 - Divieto di localizzazione

La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R17 febbraio 2005, n. 6, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

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Art. 10 - Risanamenti

La riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene

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Art. 11 - Catasto

Viene istituito presso Arpa il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile ai fi

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Art. 12 - Impianti mobili di telefonia mobile

Per impianti mobili di telefonia mobile si intende un impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino una agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza. Questa tipologia di impianti è soggetta alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA, espresso con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44/1995.

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

• descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;

• localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;

• parere favorevole dell'ARPA, espresso con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44/1995.

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CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Abrogato

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CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 16 - Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti titolari

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Art. 17 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21, l'irrogazione della sanzione ammi

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Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

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