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R.D.L. 25/03/1935, n. 640

Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 23/12/1935, n. 2471 (Legge di conversione), riportate in corsivo
- R.D.L. 28/12/1936, n. 2433 (L. 10/06/1937, n. 1539)

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[Premessa]

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA


Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;

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Art. 1.

Alle norme contenute nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 92

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Art. 2.

Le norme tecniche di edilizia di cui all'art. 3 del presente decreto sono applicabili in tutti i Comuni del Regno, salvo le eccezioni di cui al comma seguente.

Per le localit&a

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Norme per tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti
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Art. 3. - Norme tecniche di buona costruzione

In tutti i Comuni del Regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme contenute negli articoli 5 e successivi, le Amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 53 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale vigente sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbon

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Art. 4. - Sanzioni

Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

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Norme per le località sismiche della 1ª e della 2ª categoria
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PARTE I. - NUOVE COSTRUZIONI
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Art. 5. - Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni

È vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o fra

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Art. 6. - Terreni sistemati a ripiani

Quando il terreno è in pendio ed atto alla costruzione, può consentitisi, ai fini edilizi, la sistemazione a

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Art. 7. - Strade

Nei nuovi centri abitati, negli ampliamenti di quelli esistenti, nell'apertura di nuove strade e nel prolungamento di abitati lungo strade esistenti dipendenti da piani regolatori, le strade devono essere larghe non meno di m. 10.

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Art. 8. - Altezza normale degli edifici e numero dei piani

(Per la 1ª categoria)

L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esistano, il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, n

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Art. 9. - Maggiori altezze e maggior numero di piani

In casi eccezionali, allorché trattasi di edifici pubblici o di uso pubblico od a scopo industriale, ovvero di edif

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Art. 10. - Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edifici

Le nuove case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano altezza maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada stessa.

La larghezza degli intervalli di isolamento tra i muri frontali di due edifici vicini, deve essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto, e, in ogni caso, non inferiore a m. 4, purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante opportune chiusure.

Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio gli edifici debbono essere

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Art. 11. - Eventuali deroghe alle antecedenti disposizioni

Quando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio, abbiano dovunque la largh

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Art. 12. - Altezza dei piani - Cantinati

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può, di regola, superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggi

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Art. 13. - Altezza degli edifici fuori dei centri abitati

Le nuove costruzioni, fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo le strade esistenti non contemplate

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Art. 14. - Divieto di opere sopra il piano di gronda

Al di sopra del piano di gronda non si possono eseguire opera di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi o gli attici, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala.

Anche quando

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Art. 15. - Materiali e mano d'opera

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con ac

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Art. 16. - Sistemi costruttivi

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 17 e 18, gli edifici debbono essere costruiti con strutture atte a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

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Art. 17. - Costruzioni in muratura ordinaria

(Per la 1acategoria)

A. - Edifici ad un sol piano.

Negli edifici a solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria alle seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere fatta con malta cementizia o comunque idraulica;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati fra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori ai m. 6 da asse ad asse; diversamente, ma purché dette distanze non superino i m. 12, i muri stessi debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m. 4 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore di essi. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, alla base, di telaio di cemento armato con il quale i pilastri debbono essere rigidamente collegati;

c) i muri maestri debbono essere posati al piano di spiccato su muri di fondazione continui ed essere eseguiti con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare e a superfici scabre, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fascie continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fascie debbono essere estese a tutto lo spessore del muro. I corsi debbono avere uno spessore non inferiore a cm. 12;

d) lo spessore dei muri maestri non deve mai essere inferiore ad 1/10

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Art. 18. - Costruzioni in legno

Le costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia superiore a metri 8 e abbiano da tutti i lati una zona libe

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Art. 19 - Fondazioni

Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno.

Quando l'edificio è costruito sopra u

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Art. 20. - Volte

È vietato al disopra del suolo l'uso delle volte in muratura. Sono ammesse le volte fra le travi di ferro dei solai

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Art. 21. - Solai

Negli edifici in muratura ordinaria, le travi portanti dei solai devono essere munite di collegamenti trasversali con interasse non superiore a metri 2.

Le travi debbono appoggiare sui muri per almeno quat

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Art. 22. - Materiali dei soffitti

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, la

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Art. 23. - Pareti

Nelle costruzioni intelaiate, le pareti possono essere costituite dalle strutture murarie indicate alla lett. c) del precedente art. 17, o da muratura di mattoni vuoti con malta cementizia o comunque idraulica, o da qualunque a

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Art. 24. - Scale

È vietato l'uso di scale a sbalzo e di quelle portate da archi e volte di murature.

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Art. 25. - Porte e finestre

Nelle costruzioni di cui al precedente art. 16 i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale.

Nelle costruzioni

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Art. 26. - Costruzioni in aggetto

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo, fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti del tetti dalla fronte dei muri. I balcon

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Art. 27. - Tetti e terrazze

La struttura dei tetti deve escludere qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri.

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Art. 28. - Condutture

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini e di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere isolate dalle membratura dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici dovranno, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro altri tubi di cemento od amianto.

I sostegni

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Art. 29. - Divieti ed eccezioni

(Per la 1a categoria)

Sono vietati:

a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme. Può soltanto ammettersi, previo parere del Genio civile competente, da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un sol piano nelle case a solo piano terreno, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione e la larghezza delle strade, ecc., siano state rispettate le prescr

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Art. 30. - Calcoli di stabilità

(Per la 1acategoria)

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori sollecitazioni. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 40 per cento, per tener conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi, agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale.

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PARTE II. - RICOSTRUZIONI
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Art. 31. - Modalità costruttive - Divieti ed eccezioni

(Per la 1acategoria)

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte e quelle dei seguenti art. 32 e 33.

Esse però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offre le garanzie stabilite dall'art. 5 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei Comun

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Art. 32. - Larghezze stradali e altezze degli edifici

Escluso il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni d

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Art. 33. - Utilizzazione delle vecchie fondazioni

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abb

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PARTE III. - RIPARAZIONI
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Art. 34. - Criteri generali - Divieti ed eccezioni

La riparazione degli edifici danneggiati deve essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, affinché possano resistere all'eventuale ripetersi di scosse.

Pertanto le riparazion

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Art. 35. - Strutture varie

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi soltanto a quegli stabili che richiedano riparazioni organiche ai sensi del precedente art. 34. Spetta agli uffici del Genio civile competente stabilire caso per caso i criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente nei riguardi delle strutture portanti di essi e del loro organismo generale. Comunque debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1° le fondazioni lesionate o insufficienti debbono essere riparate o rinforzate; quando ciò non sia possibile è vietata la riparazione

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Art. 36. - Edifici in cemento armato o comunque intelaiati

Gli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutiliz

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Art. 37. - Edifici non interamente caduti

Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostru

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Art. 38. - Edifici di speciale importanza artistica

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeolog

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PARTE IV. - SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI
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Art. 39. - Denunzia del lavori e presentazione del relativo progetto

Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti del presente decreto, chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, n

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4197120 4200848
Art. 40. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Non si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, con

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Art. 41. - Registro delle denunzie dei lavori

In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con tutte le indicazio

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Art. 42. - Ammende in caso di contravvenzione

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Art. 43. - Accertamento della contravvenzione

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezz

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Art. 44. - Emissione del decreto penale

In base al verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il Pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

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Art. 45. - Intervento del Genio civile in caso di opposizione

Quando sia proposta opposizione al decreto di cui al precedente articolo, a cura del cancelliere deve essere comunicato l'

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Art. 46. - Sospensione dei lavori

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 44 e fino al procedimento definitivo, l'intimato deve sospendere i

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Art. 47. - Perizie

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'u

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4197120 4200856
Art. 48. - Effetti del decreto penale e della sentenza

I provvedimenti di cui alla lettera b) dell'art. 44 si devono emettere sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando si

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4197120 4200857
Art. 49. - Comunicazione del provvedimento al Genio civile

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza che vengano emessi in virtù delle precedenti disposiz

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4197120 4200858
Art. 50. - Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizione d'ufficio.

Se divenuti esecutivi il decreto o la sentenze il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demoli

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4197120 4200859
Art. 51. - Modalità per le esecuzioni di ufficio

Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma del 2° comma del precedente articolo 50, è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di pre

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4197120 4200860
Art. 52. - Provvedimenti di iniziativa del Prefetto

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgente. Il prefetto può, per modificazioni richieste da

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4197120 4200861
Art. 53. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti del presente decreto, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, p

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PARTE V. - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
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4197120 4200863
Art. 54. - Revisione dei progetti

Per le opere da costruirsi nelle località sismiche della 1ª e 2ª categoria quando i relativi progetti siano stati presentati all'approva

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4197120 4200864
Art. 55. - Sospensione e revoca di provvedimenti penali

Per la sospensione e la revoca delle sanzioni penali che, in base a decreti o sentenze, siano state emesse relativamente a

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Art. 56. - Opere eseguite a cura del Genio militare

Le disposizioni contenute negli articoli dal 39 al 55 del presente decreto non si applicano alle opere che, ai sensi delle

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4197120 4200866
Art. 57. - Contributi dello Stato - Approvazione dei progetti ai fini della concessione di contributi statali

Restano ferme le disposizioni emanate col R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n

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Art. 58.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

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Art. 59.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e s

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Allegato - Elenco dei Comuni e frazioni di Comune nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1a e della 2a categoria

N1

Parte di provvedimento in formato grafico

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