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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 25/01/1994, n. 82
L. 25/01/1994, n. 82
L. 25/01/1994, n. 82
L. 25/01/1994, n. 82
- Errata Corrige in G.U. 06/05/1994, n. 104
- D.P.R. 14/12/1999, n. 558
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Art. 1. - Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'ambo provinciale delle imprese artigiane1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 |
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Art. 2. - Requisiti di onorabilità1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2: a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per |
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Art. 3. - Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea1. Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente alla Comunità europea possono essere is |
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Art. 4 |
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Art. 5. - Obblighi delle pubbliche amministrazioni1. Negli appalti di servizi relativi alle attività di cui alla presente legge le pubbliche amm |
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Art. 6. - Sanzioni1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire unmilioneduecentomila. |
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Art. 7 - Disposizioni transitorie1. Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad ese |
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