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Sent. TAR. Emilia Romagna Bologna 04/05/2016, n. 468

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Appalti e contratti pubblici - A.T.I. - Mancata conclusione della vicenda contrattuale per fatto dell'affidatario - Mancanza dei requisiti - Revoca dell'aggiudicazione.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti, pur cumulando quelli posseduti dai vari partecipanti all'A.T.I., determina l’esclusione dalla gara. In caso di aggiudicazione effettuata sulla base

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione I) ha pronunciat

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FATTO

Le società ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi di ricorso.

Il primo afferma che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è carente di motivazione poiché non menziona quale sia il fondamento giuridico su cui si basa l'atto in autotutela che è stato adottato. Neppure alla luce degli atti del procedimento è dato rinvenire se il presupposto sia una disposizione del Codice dei contratti o una previsione del bando oppure la generale disposizione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.

Così facendo, i destinatari lamentano la preclusione di una piena ed effettiva tutela giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo, di cui non possono esserne verificati -e contestati- i relativi presupposti in diritto.

Il secondo motivo lamenta la violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento dell’amministrazione ex art. 2 codice appalti e la violazione dell’art. 11, comma 8 dello stesso Codice oltre all’eccesso di potere per illogicità manifesta.

La ricorrente ha appreso l'esistenza di una precedente determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 5542/15 del 22.09.2015 recante, per l'appunto, l'aggiudicazione definitiva dei lavori di escavo alla costituenda A.T.I. solo dalle premesse del conclusivo e qui impugnato provvedimento di revoca dell'aggiudicazione con evidente violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

La revoca venne preceduta da una nota del R.U.P. in data 04.11.2015 avente ad oggetto "preavviso di esclusione e di revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990" aggiudicazione che la ricorrente che la ricorrente ha inteso come provvisoria, senza che vi fosse stata una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, con cui si invitava la stessa A.T.I. a presentare osservazioni scritte. Quest'ultima comunicazione il R.U.P. evidentemente intendeva porre l'A.T.I. in condizione solo ed esclusivamente di dedurre e giustificare i propri comportamenti, senza dunque alcuna possibilità di integrare la documentazione presentata.

La revoca dell'aggiudicazione definitiva è avvenuta contestando all'A.T.I. che “quanto comunicato dall'impresa capogruppo in data 12.11.2015 evidenzia non solo che l'aggiudicatario non ha offerto alcuna giustificazione alla revoca dell'aggiudicazione preannunciata con l'avvio del procedimento, ma anche che, ammettendone l'inadeguatezza, viene formulata in sostanza una nuova offerta, nella quale sono cambiatisia gli importi dei noleggi, sia il rapporto con il personale, trasformato da distacco in assunzione”.

Tutto ciò dopo aver ottenuto dall'A.T.I. aggiudicataria tutte le condizioni contrattuali -in ordine alla disponibilità di draga e del relativo personale- che la stessa P.A. riteneva ottimali; pertanto viene emesso dall'Amministrazione provinciale un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva fondato su un estremo rigore formalistico, a fronte di una procedura connotata da sistematiche violazioni del principio di trasparenza da parte della stessa amministrazione procedente.

Appare evidente che, prima di pervenire all'adozione del provvedimento in autotutela, la stazione appaltante avrebbe invece dovuto consentire all'A.T.I. di integrare o regolarizzare la propria posizione contrattuale conformemente alle esigenze manifestate dalla stessa amministrazione.

E ciò non solo in forza della medesima finalità che informa gli istituti del "soccorso istruttorio" e della regolarizzazione di cui agli artt. 38 e 46 del Codice dei contratti, ma anche per rispettare il principio della proporzionalità dell'azione amministrativa, anch'esso espressamente richiamato dal ricordato art. 2 del Codice dei contratti, giacché l'amministrazione sarebbe potuta pervenire al medesimo risultato utile senza adottare un radicale provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.

D'altronde, così facendo la Pubblica Amministrazione procedente ha anche violato in modo manifesto il principio del buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa giacché, pur avendo ottenuto dall'A.T.I. aggiudicataria tutte le garanzie che la stessa P.A. riteneva ottimali, è comunque pervenuta -del tutto irragionevolmente- ad una revoca dell'aggiudicazione, con l'apertura di una nuova fase di assegnazione dell'appalto: il tutto con un inevitabile ritardo nell'esecuzione dei lavori e con

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DIRITTO

Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione in rito della Provincia di Ferrara perché il ricorso è infondato.

Il difetto di motivazione di un provvedimento si verifica non quando non sono indicate le norme sulle quali si fonda l’atto, ma nel caso in cui dal tenore del provvedimento non si è in grado do comprendere quali siano le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’emissione.

La Determinazione 7023/2015 descrive in modo analitico le ragioni che hanno condotto alla revoca dell’aggiudicazione, e consentono alla ricorrente di poter articolare la propria difesa in ogni sede amministrativa come giurisdizionale. Peraltro il provvedimento era l’esito di numerosi contatti tra le parti nel corso dei quali erano stati rappresentati dall’amministrazione quali fossero gli ostacoli per procedere ad una corretta esecuzione dell’appalto.

Il primo motivo quindi non merita accoglimento.

Il secondo motivo è un tentativo ulteriore di accusare la Provincia di Ferrara di scarsa trasparenza per non aver fatto comprendere alla ricorrente in quale fase della procedura di evidenza pubblica ci si trovasse.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello pe

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