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Sent. C. Stato 12/07/2011, n. 4163

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Appalti e contratti pubblici - Termine di stipulazione del contratto - Stand still - Mancato rispetto - Conseguenze.

Ai sensi dell’art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 163 del 2006, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle

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SENTENZA


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FATTO e DIRITTO

1.- L’appellante K.C. Cooperativa Sociale, già affidataria del servizio di assistenza alla popolazione anziana presso il Centro Servizio per Anziani Sidoli dal 1999, aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di Parma per lo svolgimento del servizio in questione per il periodo 1 aprile 2010 – 31 marzo 2012.

La gara veniva aggiudicata alla P.G. Cooperativa sociale a r. l. che aveva ottenuto il punteggio complessivo di 91,76 punti (69 punti per la qualità e 22,76 per il prezzo) davanti alla K.C. che aveva ottenuto 75,85 punti (47 punti per la qualità e 28,85 per il prezzo).

La K.C. ha quindi impugnato davanti al TAR per l’Emilia Romagna, Sez. Staccata di Parma, gli atti con i quali era stata disposta l’aggiudicazione provvisoria e poi (con motivi aggiunti) l’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza anziani per il periodo 1 aprile 2010 – 31 marzo 2012.

Il TAR di Parma, respinta la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, con ordinanza del 13 aprile 2010, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 2158 del 12 maggio 2010, ha poi respinto anche il ricorso, con la sentenza della Sezione I, n. 23 del 27 gennaio 2011, ritenendolo in parte infondato ed in parte inammissibile.

La K.C. Cooperativa Sociale ricorre ora in appello sostenendo l’erroneità sotto diversi profili della indicata sentenza.

2.- Con il primo motivo di appello la K.C. ritiene erronea la sentenza del TAR sulla questione (che era stata oggetto dei primi due motivi del ricorso di primo grado) riguardante la violazione della regola che non consente di stipulare il contratto prima che sia decorso il termine dilatorio concesso alle altre partecipanti per far valere le proprie ragioni. Il TAR infatti aveva sottolineato che, per effetto del decreto cautelare concesso, il contratto con il nuovo gestore aveva avuto effetto a partire dal 1 maggio e non dal 1 aprile 2010 e non aveva quindi avuto alcun rilievo l’illegittimità dell’azione dell’amministrazione che voleva immettere nel servizio un soggetto meramente aggiudicatario provvisorio della procedura. L’appellante insiste sulla censura anche per gli effetti connessi alla richiesta di risarcimento del danno.

2.1. - Al riguardo si deve ricordare che, per effetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163), la stipulazione del contratto non può avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Al fine di consentire ai diversi soggetti interessati di far valere le loro ragioni avverso l’aggiudicazione della gara prima che si producano gli effetti di natura contrattuale, la suindicata norma ha quindi precluso all’amministrazione, fatti salvi i casi indicati nel successivo comma 10 bis (e fatto salvo quanto disposto, per i casi di urgenza, dal precedente comma 9), di stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario prima che sia decorso il suddetto termine dilatorio (cd. “stand still”).

Il mancato rispetto di tale disposizione non incide però sul provvedimento di aggiudicazione definitiva. Infatti la violazione della clausola (e del principio) di "stand still", incide solo sull’azione dell’amministrazione successiva alla aggiudicazione ma non può comportare (da sola) l'annullamento del (precedente) atto di aggiudicazione.

Ciò è confermato dall’art. 121, comma 1, lett. c) del c.p.a

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello (n. 2889 del 2011 R.G.), come in epigrafe proposto, respinge l 'appello.

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