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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/05/2014, n. 104
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/05/2014, n. 104
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Belpasso (CT) – “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali ed uffici comunali – anno 2014” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base di gara: euro 65.016,00 – S.A.: Comune di Belpasso.Art. 72, comma 2, R.D. n. 827/1924 - Discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre. 1. Considerato che l’aggiudicazione provvisoria, non vale a concludere la fase pubblicistica di scelta del contraente privato, dovendo essere sottoposta a verifica ed approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 5 e 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è sempre possibile rivedere in via di autotutela l’aggiudicazione provvisoria - anche riaprendo la gara - per il |
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[Premessa] |
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RITENUTO IN FATTOIn data 7 marzo 2014 è pervenuta da parte della stazione appaltante, Comune di Belpasso, l’istanza indicata in epigrafe riguardante la procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali ed uffici comunali – anno 2014, di importo stimato pari ad euro 65.016,00 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. In relazione alla suddetta procedura, la stazione appaltante istante deduce quanto segue. In data 12.2.2014, la Commissione di gara, dopo aver verificato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei concorrenti, |
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CONSIDERATO IN DIRITTOLa questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità del ricalcolo della soglia di anomalia che la stazione appaltante ha operato in considerazione della discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere contenuto nella offerta di un concorrente. Più specificamente, la stazione appaltante chiede se nel suddetto ricalcolo sia stato corretto considerare la cifra espressa in lettere, per sé più vantaggiosa. Con riferimento all’asserita inammissibilità/improcedibilità dell’intervento della ditta LOUIS, sostenuto dalla ditta SIKANIA, si ritiene che tale questione sia inconferente ai fini dell’emanazione del parere che viene richiesto e, comunque, di detto intervento si può non tenere conto. La ditta SIKANIA Service deduce l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924 – secondo cui, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, prevale l’offerta più vantaggiosa per la P.A. e sostiene che la stazione appaltante, nell’acconsentire alla riapertura del verbale e al ricalcolo della soglia di anomalia, avrebbe violato il principio della massima partecipazione e della par condicio tra i concorrenti. Inoltre, secondo quanto affermato dalla ditta SIKANIA Service, l’art. 72 sopra citato non potrebbe applicarsi al caso di specie, avuto riguardo alla attuale fase della procedura e tenuto conto dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria. L’amministrazione cioè non potrebbe invocare il proprio vantaggio e applicare la disposizione in parola, in quanto la ratio di quest’ultima sarebbe quella di consentire ad una ditta che rischia di essere esclusa, di restare in gara una volta venuta meno la discrasia tra l’importo offerto in cifre e quell |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore ed esen |
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