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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/05/2014, n. 113

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Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex

1. In presenza di interpretazioni oscillanti sull’estensione dell’onere dichiarativo derivante dall’art. 38, secondo comma, del D.Lgs. n. 163/2006, in assenza di una norma del Codice con effetto preclusivo e di una puntuale prescrizione del bando, non può essere escluso il concorrente che abbia omesso di presentare la dichiarazione riferita agli amministratori della società che abbia ceduto il ramo d’azienda o abbia partecipato al procedimento di fusione o incorporazione societaria, potendo provvedersi in questo senso solo ove vi sia la dimostrazione che gli amministratori hanno pregiudizi penali (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10; Id., ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21). Resta fermo il dovere della stazione appaltante di accertare d’ufficio l’assenza di precedenti penali e di altri motivi di esclusione a carico

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[Premessa]



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CONSIDERATO IN FATTO

Con bando pubblicato il 31 maggio 2013, il Comune di Piazza Armerina ha indetto una procedura aperta per l’appalto dei lavori di ammodernamento della via Manzoni, di importo a base di gara pari ad euro 447.000,00 da aggiudicarsi al massimo ribasso.

Pervenute 235 offerte, nelle prime sette sedute di gara il responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, ha richiesto le opportune integrazioni ed ha deliberato le conseguenti esclusioni. Nella seduta del 12 agosto 2013 sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche, è stata calcolata la soglia aritmetica di anomalia e sono state escluse le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 122, nono comma, del Codice dei contrati pubblici. Le migliori offerte non anomale sono risultate (con l’identico ribasso del 30,1985%) quelle della società Progresso Group s.r.l. e dell’impresa Spada Costru

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RITENUTO IN DIRITTO

I quesiti all’esame dell’Autorità riguardano l’ammissione dell’aggiudicataria provvisoria Progresso Group s.r.l. e, al contempo, l’ammissione dei sunnominati dieci concorrenti non aggiudicatari, alla luce delle plurime contestazioni mosse rispettivamente dall’impresa Spada Costruzioni (contro la Progresso Group s.r.l.) e dalla ISOR Costruzioni s.r.l. (contro i dieci concorrenti ai quali è stata consentita l’integrazione documentale in corso di gara).

A) La posizione della Progresso Group s.r.l. è stata censurata dall’impresa Spada Costruzioni, prima classificata ex aequo e soccombente nel sorteggio, in quanto:

- nella domanda di partecipazione non sarebbe stata dichiarata l’acquisizione della ditta Fallea Gaetano, effettuata con contratto del 5 luglio 2013, e di conseguenza non sarebbe stata attestata l’assenza di cause di precedenti penali a carico degli amministratori dell’azienda acquisita;

- in ogni caso, sarebbe stata allegata una dichiarazione incompleta circa l’assenza di precedenti penali in capo agli amministratori in carica, ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. c), del Codice.

Ad avviso dell’Autorità, entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al primo, va rilevato che il paragrafo 4.13 del disciplinare di gara prescriveva, a pena d’esclusione, di inserire nella busta “A” una dichiarazione sostitutiva riguardante gli amministratori, i soci ed il direttore tecnico nominativamente indicati, con l’obbligo di specificare “… inoltre se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa” e con l’obbligo di indicare, in caso affermativo, i dati identificativi dell’azienda acquisita ed i nominativi dei suoi amministratori, soci e direttore tecnico.

E’ provato che la Progresso Group s.r.l. ha acquistato l’impresa individuale Fallea Gaetano, con contratto del 5 luglio 2013, ma nella domanda di partecipazione spedita al Comune di Piazza Armerina in data 4 luglio 2013 non ha fatto cenno a tale acquisizione (che sarebbe stata effettuata il giorno seguente), né ha integrato la dichiarazione prima della scadenza fissata dal bando per la presentazione delle offerte (al giorno 8 luglio 2013).

La sua dichiarazione non può considerarsi reticente, come erroneamente ritenuto dal Comune in sede di autotutela. Il disciplinare di gara prescriveva, infatti, di dare notizia dei trasferimenti e delle acquisizioni d’azienda “nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara” e cioè dei contratti stipulati fino al 31 maggio 2013.

La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di interpretazioni oscillanti circa l’ampiezza dell’onere dichiarativo discendente dall’art. 38, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici ed in assenza di una puntuale prescrizione del bando gara, non può essere escluso il concorrente che abbia omesso la

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Il Consiglio

ritiene, in relazione alla gara in epigrafe:

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