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Sent. TAR. Piemonte 21/12/2012, n. 1376

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Appalti e contratti pubblici - Servizi esclusi - Mancata specificazione degli oneri di sicurezza - Conseguenze.

La mancata specificazione degli oneri della sicurezza nelle offerte relative ad appalti di cui all’allegato II B del Codice non può comportare l’automatica

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

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FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 66 del 27 aprile 2012 il Comune di V. indiceva una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione delle mense scolastiche per il biennio 2012/2014.

L’appalto, del valore presunto di E. 120.600,00 annue, sarebbe stato affidato secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per l’offerta economica massimo 60 punti; b) per l’offerta tecnico-qualitativa massimo 40 punti così suddivisi: 1) organizzazione e gestione del servizio massimo 30 punti; 2) organizzazione di iniziative particolari massimo punti 10. Alla lettera di invito, che in epigrafe richiamava gli art. 20 e 27 del D. L.vo 163/06 e che peraltro non richiamava alcuna altra norma del C.C.P., era allegato un facsimile della domanda di partecipazione il quale conteneva la dichiarazione del soggetto partecipante “di aver tenuto conto, nella formulazione della offerta economica, del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza e di aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori”. Era inoltre allegato un facsimile della offerta economica che consentiva la sola indicazione d

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DIRITTO

1. L’infondatezza del ricorso principale consente di prescindere dall’esame del ricorso incidentale.

2. La prima doglianza, con la quale la ricorrente lamenta l’illegittimità della offerta della aggiudicataria in quanto carente della indicazione degli oneri della sicurezza, deve essere esaminata tenendo presente che la procedura oggetto degli atti impugnati ha ad oggetto la fornitura di pasti nelle scuole gestite dal Comune di V. e, quindi, una attività - quella di ristorazione - riconducibile a quelle di cui all’allegato II B del C.C.P., per l’affidamento delle quali si applicano solo i principi generali richiamati dall’art. 27 del D. L.vo 163/06 nonché gli artt. 65, 68 e 225. Si tratta quindi di verificare se le norme che impongono di specificare i c.d. “oneri da interferenza” nei bandi d’appalto e dei c.d. “oneri della sicurezza” nelle relative offerte debbano trovare applicazione anche alle procedure di affidamento aventi ad oggetto i servizi di cui all’allegato II B ed eventualmente a quali condizioni.

2.1. Il Collegio non ignora che secondo un orientamento giurisprudenziale le norme di che trattasi hanno un valore immediatamente precettivo e sono come tali idonee ad eterointegrare automaticamente le regole della singola gara ai sensi dell’art. 1374 c.c. , determinando l’inosservanza di dette norme l’esclusione dalla gara per incompletezza della offerta: in detti termini si é precisamente espresso il Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza n. 4622 del 29 agosto 2012 che aveva ad oggetto l’affidamento di un servizio di ristorazione il cui bando non prevedeva l’obbligo della indicazione degli oneri della sicurezza. Sulla effettiva portata del principio enunciato in tale pronunzia il Collegio nutre, tuttavia, dei dubbi e ciò per la ragione che essa richiama due precedenti della Sezione V del Consiglio di Stato che, in realtà, hanno deciso ricorsi che avevano ad oggetto appalti di servizi compresi nell’allegato IIA del C.C.P., e precisamente: un appalto per la manutenzione di automezzi (sentenza n. 467/2012) ed un appalto per la manutenzione di patrimonio immobiliare (sentenza n. 4849/2010). Lo stesso dicasi per la sentenza del TAR Lombardia n. 1217/2011 - pure richiamata da C.d.S. n. 4622/2012, - che aveva ad oggetto un appalto per la manutenzione di verde pubblico.

2.2. Peraltro la stessa Sezione V del Consiglio di Stato con sentenza n. 4510 del 6 agosto 2012 si é invece chiaramente pronunciata nel senso della non necessaria applicabilità delle norme di che trattasi agli appalti di servizi di cui all’allegato IIB, e ciò argomentando dal fatto che

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge i

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