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14/03/2023

Sconto in fattura, modalità pratiche di compilazione delle fatture

Applicazione dello sconto in fattura, anche parziale, in tutte le fatture, sia di acconto che di saldo. Come rimediare in caso di errori. Indicazioni da Circolari e Interpelli dell’Agenzia entrate.

Con le risposte a Interpello 08/03/2023, n. 247 e Interpello 03/03/2023, n. 238, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dello sconto in fattura per la fruizione dei bonus fiscali edilizi, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle fatture.

Si ricorda preliminarmente che lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus fiscali edilizi sono disciplinati dall’art. 121 del D.L. 34/2020 nonché dal Provvedimento Agenzia entrate 03/02/2022, n. 35873 (e successive modifiche).
Dalle suddette disposizioni si evince in particolare che:
* essendo la detrazione che spetta al contribuente commisurata alla spesa sostenuta, di converso lo sconto in fattura non può essere superiore alla detrazione stessa;
* l’importo dello sconto praticato è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (Provvedimento Agenzia entrate 35873/2022, punto 3.1).

In linea con tali esigenze, nella nota 18 al punto 1.2 della Circolare 27/05/2022, n. 19/E, si legge che “lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale)”.
La Circolare prosegue formulando un esempio: “ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria . per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario - per fruire dell’agevolazione - applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti”.
Secondo l’Agenzia, in pratica, al fine di dare evidenza dell’esercizio dell’opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello sconto in fattura, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato, anche in caso di sconto parziale.
Diversamente, ove nella fattura d’acconto non sia indicato l’esercizio dell’opzione (presumibilmente allo scopo di finanziare l’avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito (in misura pari allo sconto medesimo) che non trova riscontro nella fattura, e quindi l’agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.

Ne consegue che, in base al suddetto chiarimento:
* ciascuna impresa o professionista coinvolto può scegliere se applicare lo sconto in fattura oppure no, e se applicarlo totale o parziale;
* tuttavia, una volta che l’impresa o il professionista abbia fatto la scelta (ad esempio per lo sconto in fattura totale o parziale), tutte le fatture emesse da quella impresa o da quel professionista devono essere fatte allo stesso modo, quindi con sconto in fattura totale o parziale;
* non è invece consentito che lo stesso soggetto pratichi lo sconto in fattura parziale per una fattura e totale per altre fatture, oppure pratichi lo sconto in fattura per alcune fatture e non per altre.

Ulteriori chiarimenti sono stati poi resi le citate risposte a Interpello 08/03/2023, n. 247 e Interpello 03/03/2023, n. 238. In entrambi i casi trattati dalle risposte, il fornitore aveva emesso una prima fattura senza sconto (interamente a carico del committente), applicando invece lo sconto in toto nella fattura di saldo.
Nei documenti in questione l’Agenzia entrate, nel confermare integralmente l’impostazione sopra illustrata, ha tuttavia specificato che, anche ove si sia errato non adottando le modalità di fatturazione prescritte, si è comunque in linea con la normativa se sia possibile dimostrare che:
A* l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
B* il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
C* gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

In tale evenienza, al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto ­ su cui calcolare lo sconto spettante ­ nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.
Ulteriore condizione è ovviamente che il contribuente non abbia  fruito  della  detrazione (relativamente alle spese dedotte nella fattura di acconto) in sede di dichiarazione  annuale,  né l’abbia  ceduta  a terzi.
Al fine di provare tale circostanza, può essere utile l’integrazione della fattura emessa a titolo di acconto con un documento extra­contabile, con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Si ricorda che con il D.L. 11/2023 è stato disposto lo stop a cessione del credito e sconto in fattura per tutti gli interventi edilizi non avviati in data antecedente al 17/02/2023 (vedi in proposito Cessione crediti bonus edilizi: stop a interventi avviati dal 17/02/2023).

Dalla redazione