FAST FIND : FL7451

Flash news del
30/01/2023

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e esperienza pregressa: chiarimenti ANAC

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ritenuto illegittima la previsione, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di un limite temporale per la prova dei servizi svolti.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo ponte, sono state segnalate all'ANAC criticità relative ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati nel bando di gara.
In particolare, si segnalava la presenza di una clausola ai sensi della quale si richiedeva la descrizione di 3 servizi di progettazione svolti negli ultmi 15 anni, relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara e ritenuti significativi della capacità professionale dell'operatore economico offerente.

Osservazioni ANAC
L'ANAC ha osservato che:
la previsione di un limite temporale, di 15 anni, per la comprova dei servizi svolti, ovvero per la dimostrazione dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell’offerta, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si pone in contrasto con quanto previsto nel Bando tipo ANAC n. 3 (Bando-tipo affidamento servizi di ingegneria e architettura, di cui alla Delib. ANAC 31/07/2018, n. 723), in cui non si rinviene alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del c.d. merito tecnico, al fine di consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco dell’intera vita professionale;
- parimenti le Linee Guida Anac n. 1 (Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417), dispongono che i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati, tra l'altro, nella professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di 3 servizi, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (par. VI, punto 1.1);
- già nella Relazione illustrativa alle suddette Linee guida, l’ANAC aveva rilevato l’inopportunità dell’introduzione di un arco temporale di riferimento per i 3 servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- per tale motivo, e allo scopo di favorire il più ampio favor partecipationis, nel Bando tipo n. 3 (che ha carattere vincolante) è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale - ovvero i 10 anni previsti previgentemente - entro cui devono essere svolti i 3 servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.

Conclusioni ANAC
L'ANAC, con Atto del Presidente del 17/01/2023, ha dunque concluso che i candidati possono illustrare in sede di offerta 3 servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della propria vita professionale.
Eventuali deroghe a tale regola, oltre a non essere irragionevoli, devono essere strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all’importanza dell’opera.
Sotto altro profilo, rileva l'ANAC, l’affidabilità e la professionalità dell’operatore viene già assicurata a monte attraverso la previsione, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, di criteri di capacità tecnica professionale piuttosto stringenti; pertanto eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze obsolete, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente, possono essere agevolmente superati in sede di valutazione.
Per tali motivi la previsione di un ulteriore limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica appare concretare un illegittimo restringimento della concorrenza privo di reali ragioni giustificatrici.

Dalla redazione