Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 31/03/2022, n. 7
L. R. Marche 31/03/2022, n. 7
L. R. Marche 31/03/2022, n. 7
L. R. Marche 31/03/2022, n. 7
- L.R. 27/07/2022, n. 17
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 21/20111. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della |
|
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 21/20111. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 21/2011 è sostituita dalla seguente: “d) l'organizzazione, |
|
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 21/20111. L'articolo 4 della L.R. n. 21/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Rapporto di connessione) 1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con le attività agricole, che devono rimanere prevalenti. Il rapporto di connes |
|
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 21/20111. L'articolo 5 della L.R. n. 21/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Ospitalità) 1. L'attività di ospitalità in alloggi è esercitata, nel rispetto del rapporto di connessione, mediante l'utilizzo di camere o unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nel limite massimo di presenze risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui al |
|
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 21/20111. L'articolo 6 della L.R. n. 21/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Somministrazione di alimenti e bevande) 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana, nell'osservanza dei parametri e dei criteri riportati ai commi 2, 3 e 4. 2. Per il fine indicato al comma 1, l'impresa agricola esercente attività agrituristica garantisce che: a) almeno il 30 pe |
|
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 21/20111. L'articolo 7 della L.R. n. 21/2011 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. n. 21/20111. L'articolo 8 della L.R. n. 21/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali) 1. Rientra nell'attività agrituristica la fornitura di servizi ricreativi, culturali, divulgativi, di pratica sportiva, escursionistici, di ippoturism |
|
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 8-bis nella L.R. n. 21/20111. Dopo l'articolo 8 della L.R. n. 21/2011 è inserito il seguente: |
|
Art. 9 - Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 21/20111. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 21/2011 è aggiunto il seguente: |
|
Art. 10 - Modifica all'articolo 11 della L.R. n. 21/20111. Al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 21/2011 |
|
Art. 11 - Modifica all'articolo 12 della L.R. n. 21/20111. Al comma 2 dell'articolo 12 della L.R. n. 21/2011 |
|
Art. 12 - Modifica all'articolo 13 della L.R. n. 21/20111. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della |
|
Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. n. 21/20111. L'articolo 15 della L.R. n. 21/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 15 (Pubblicità dei servizi e prezzi) |
|
Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 21/20111. Al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 21/2011, le parole: “ed edificati da almeno dieci anni. Per det |
|
Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 18 della L.R. n. 21/2011 |
|
Art. 16 - Modifica all'articolo 20 della L.R. n. 21/20111. Al comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 21/2011 |
|
Art. 17 - Inserimento dell'articolo 20-bis nella L.R. n. 21/20111. Dopo l'articolo 20 della L.R. n. 21/2011 è inse |
|
Art. 18 - Modifica all'articolo 23 della L.R. n. 21/20111. La lettera d-bis) del comma 4 dell'articolo 23 della |
|
Art. 19 - Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 21/20111. Al comma 1 dell'articolo 37 della L.R. n. 21/2011, dopo le parole: “g |
|
Art. 20 - Modifica all'articolo 38 della L.R. n. 21/20111. Al comma 3 dell'articolo 38 della L.R. n. 21/2011 |
|
Art. 21 - Inserimento dell'articolo 42-bis nella L.R. n. 21/2011 |
|
Art. 22 - Invarianza finanziaria1. Questa legge ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. |
Dalla redazione
- Fisco e Previdenza
- Imposte indirette
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Agriturismo
- Alberghi e strutture ricettive
- Edilizia e immobili
Trattamento IVA costruzione, compravendita e locazione di residenze turistico alberghiere
- Stefano Baruzzi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Titoli abilitativi
La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive
- Redazione Legislazione Tecnica
- Impiantistica
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Dino de Paolis
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire
- Alfonso Mancini
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
30/04/2024
- L’accertamento fiscale cambia pelle da Italia Oggi
- Lavoro, pioggia di incentivi per tutti da Italia Oggi
- Enti, fondi da impegnare entro il 27/10 da Italia Oggi
- Equo compenso alieno al codice appalti da Italia Oggi
- Rifiuti e imballaggi, un nuovo organismo di sorveglianza sui consorzi da Italia Oggi
- Non ordinistici al Mimit: attestazione e associazioni da Italia Oggi