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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/12/2012, n. 111
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/12/2012, n. 111
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/12/2012, n. 111
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/12/2012, n. 111
- Adunanza 08/05/2013
- Adunanza 05/06/2013
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[Premessa]IL CONSIGLIO VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R (in seguito “Codice”), il quale dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codi |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini della presente delibera si intende per: - BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62 |
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Articolo 2 - Oggetto ed ambito di applicazione1. La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice: a. individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici; b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori; c. stabilisce i termini e le regole tec |
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Articolo 3 - Termini e regole tecniche di accesso al servizio1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013. 2. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che cias |
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Articolo 4 - Modalità operative1. Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS). 2. Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore economico. 3. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisit |
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Articolo 5 - Documentazione a comprova dei requisiti generali1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti: a. Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; |
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Articolo 6 - Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono: a. Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti; b. Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità; c. Documenti forniti da |
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Articolo 7 - Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti1. Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite ap |
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Articolo 8 - Protezione dei dati personali e misure di sicurezza1. L’Autorità tratta i dati acquisiti nell’ambito del sistema AVCPASS per le finalità di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L’Autorità agisce in qualità di Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza. 2. La stazione appaltante/ente aggiudicatore, nell’accedere al sistema AVCPASS, tratta i dati per le finalità cui all’art. 6-bis, comma 3, del Codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. La stazione appaltante/ente aggiudicatore è Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 dei trattamenti e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza. 3. L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della seguente delibera. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caric |
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Articolo 9 - Norme transitorie1. Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali: a. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità. b. Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato el |
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RelazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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