FAST FIND : FL6678

Flash news del
29/10/2021

Costruzioni sul confine, piano casa e deroga agli strumenti urbanistici

Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di distanze tra costruzioni su fondi confinanti, affermando che la deroga agli strumenti urbanistici prevista dalle norme sul piano casa non opera con riferimento alla disciplina sulle distanze prevista dal Codice civile e dal D.M. 1444/1968.

Nella fattispecie si trattava dell’ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale ai sensi dell’art. 4, L.R. Campania 28/12/2009, n. 19 sul piano casa. Il proprietario aveva ottenuto un primo permesso di costruire, successivamente annullato per violazione delle norme del regolamento edilizio, e un secondo permesso (anch’esso poi annullato dal TAR) rilasciato sulla base della modifica nel frattempo intervenuta del suddetto strumento urbanistico comunale che consentiva l’edificazione in aderenza e/o sul confine.

C. Stato 19/10/2021, n. 7016 ha ribadito che le disposizioni dei regolamenti urbanistici, laddove consentano l’edificazione “sul confine” a prescindere dalla distanza minima dal fondo finitimo, risultano in contrasto con la disciplina statale di cui all’art. 873 c.c., ove si afferma il diverso principio secondo cui le costruzioni su fondi finitimi o sono “unite o aderenti”, oppure devono essere tenute ad una distanza “non minore di tre metri.
Di conseguenza risultava illegittimo il comportamento seguito dal Comune, che erroneamente aveva rilasciato "de plano" il nuovo permesso di costruire, senza valutare, nell’esercizio dei propri poteri e in considerazione del contrasto della norma regolamentare con l’art. 873 c.c., la concreta situazione fattuale posta in essere a seguito dell’ampliamento realizzato, tenuto conto che la disciplina statale non consente l’edificazione “sul confine” qualora non venga rispettata la distanza minima di tre metri tra le costruzioni su fondi finitimi.

Con riferimento all’asserita efficacia derogatoria dell’art. 4 della L.R. Campania 19/2009 sul piano casa è stato precisato inoltre che se tale disposizione ammette l’ampliamento a fini abitativi degli edifici esistenti “in deroga agli strumenti urbanistici vigenti”, è da tener fermo che la deroga non può operare con riferimento a indici e parametri stabiliti in via diretta, o in via integrativa regolamentare, dalla legislazione statale, sia essa costituita dalle disposizioni del codice civile (art. 873 cod. civ.) che da quelle di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444.
La disciplina delle distanze attiene infatti anche alla materia dell’ordinamento civile, ossia dei rapporti giuridici interprivati, riservata allo Stato, sicché la competenza legislativa regionale concorrente afferente al governo del territorio è legittima soltanto se e in quanto la deroga alle distanze sia riferita ai medesimi presupposti previsti dalla normativa statale.

Dalla redazione