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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/09/2021, n. 797

Criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 15/11/2022, n. 840
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Testo del documento

Con legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è stata approvata la "Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale".

L'articolo 26 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, autorizza la Giunta provinciale a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club Alpino Italiano sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi, dei sentieri e degli itinerari alpini.

Con Delib.G.P. n. 4020 del 4 novembre 2002, sono stati approvati i criteri per la concessi

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Allegato A - Criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche (di seguito denominata "legge"), i presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale in attuazione del capo II della legge e dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche.

 

Art. 2 - Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono l'Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e g), della legge, i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori provincia di Bolzano, che siano proprietarie di rifugi alpini situati nel territorio provinciale.

 

Art. 3 - Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) la costruzione e l'arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;

b) la ricostruzione, l'ampliamento, la manutenzione e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;

c) la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;

d) la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate;

e) la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzole per l'atterraggio di elicotteri;

f) la costruzione e la manutenzione di teleferiche per materiali; N1

g) la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche;

h) la costruzione o l'acquisto e l'adattamento di immobili d

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