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Deliberaz. G.P. Bolzano 15/11/2022, n. 840

Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini".
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Testo del documento

Con legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, è stata approvata la disciplina "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini".

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nonché dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, compete alla Giunta provinciale predeterminare i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2264 del 14 settembre 2009, e successive modifiche, sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi a favore dei rifugi alpini di cui alla sopra citata legge provinciale.

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Allegato A - Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini"

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di contributi a favore dei rifugi alpini, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini", (di seguito denominata legge).

 

Art. 2 - Beneficiari

1. I beneficiari/le beneficiarie dei contributi sono i proprietari/le proprietarie dei rifugi alpini di cui agli articoli 1 e 2 della legge, ubicati nel territorio della provincia di Bolzano.

2. Previo consenso del proprietario/della proprietaria, possono beneficiare dei contributi anche coloro che, pur non essendo proprietari/proprietarie del rifugio alpino ai sensi del comma 1, abbiano la disponibilità dell'immobile.

 

Art. 3 - Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) costruzione e manutenzione di impianti per lo smaltimento delle acque, di impianti di depurazione ed interventi finalizzati al risparmio di acqua ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto ecologico-ambientale;

b) costruzione e manutenzione di acquedotti e bacini di raccolta per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque per i rifugi alpini;

c) costruzione e manutenzione di teleferiche per il rifornimento dei rifugi alpini;

d) costruzione di impianti radiofonici e telefonici, nonché di impianti per la produzione di energia elettrica;

e) ricostruzione, ampliamento, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini esistenti,

f) acquisto di veicoli speciali per il trasporto di persone e merci, qualora non sussistano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili, a condizione che il richiedente/la richiedente dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di contributo per investimenti ai sensi dell'articolo 3 della legge;

g) l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o per il gestore/la gestrice, sempre che non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.

2. Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori/alle gestrici di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore/la locatrice dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di contributo per investimenti ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

3. Per veicoli speciali per il trasporto di per

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