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17/07/2020

Indicazione dei costi della sicurezza pari a zero negli appalti di servizi intellettuali

Nell’appalto di servizi di natura prevalentemente intellettuale, l’operatore che abbia indicato i costi della sicurezza pari a zero non può essere escluso dalla gara in assenza di una verifica sul piano sostanziale della congruità di tale quantificazione economica rispetto alla prestazione oggetto del contratto.

Nel caso di specie l’operatore economico, che partecipava ad una gara per l'affidamento di servizi di conduzione dell’infrastruttura ICT ministeriale, aveva indicato nell'offerta i costi della sicurezza pari a zero. Nelle giustificazioni aveva dichiarato che non sussistevano costi aziendali specifici per la sicurezza in aggiunta alla quota parte dei costi di sicurezza generali riconducibile all’appalto di servizi oggetto di affidamento e che quest'ultima era sostanzialmente inesistente e del tutto trascurabile in relazione all’importo del servizio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 10/07/2020, n. 4431, ha in primo luogo rilevato che il segno “zero” è comunque rappresentativo di un valore, in quanto indicativo dell’assenza di costi e, quindi, risponde all’esigenza di chiarezza cui è preordinata l’offerta economica. In presenza di un costo del tutto irrisorio, la circostanza che lo stesso sia stato apprezzato come zero anziché come un valore minimo è sostanzialmente indifferente e, comunque, non altera la complessiva entità ed attendibilità dell’offerta presentata.

Ciò posto, i giudici hanno ribadito l’orientamento secondo il quale in tema di affidamento di servizi intellettuali deve escludersi che l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero comporti l’esclusione della società concorrente per motivi di ordine formale. Ed infatti, allorché un importo a questo titolo sia indicato, e sebbene questa indicazione sia di ordine negativo, nel senso che nessuna spesa la concorrente sosterebbe per questa voce, ogni questione di verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione.

Ne deriva che l’assenza o la minima significatività di costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine prevalentemente intellettuale non può dirsi incongrua in mancanza di una previa verifica dei motivi che hanno determinato l’operatore economico ad indicare l’assenza di tali costi.

Dalla redazione