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Circ. R. Lombardia 28/01/2020, n. 1

Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019.
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Testo del documento

La legge 12 dicembre 2019, n. 156 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2019, n. 300 e in vigore dal 24 dicembre 2019, ha modificato, tra l'altro, l'articolo 94-bis (recante "Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche") del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (articolo 9-quater del d.l. 123/2019, inserito dalla relativa legge di conversione); l'articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001 è stato introdotto nell'ordinamento statale dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di cui si è dato conto con circolare regionale 29 luglio 2019, n. 9 (Profili applicativi in materia di opere e costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla L.R. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 55/2019), pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 31 del 1° agosto 2019.

La legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019), pubblicata sul BURL, serie supplementi, n. 50 del 13 dicembre 2019 e in vigore dal 14 dicembre 2019, ha apportato, all'articolo 6, alcune modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche).

Con la Delib.G.R. 2 dicembre 2019, n. 11/2584(Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (articoli 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015) - Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall'allegato B alla Delib.G.R. n. 10/5001 del 2016) pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 52 del 23 dicembre 2019) sono stati approvati tre nuovi moduli che, anche alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla legge 55/2019, permettono di dare seguito a quanto previsto dagli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001, mediante il completamento delle procedure attivate in ambito sismico.

Il combinato disposto delle modifiche legislative e amministrative sopra richiamate rende necessario l'aggiornamento delle procedure regionali per la gestione delle "istanze sismiche", disciplinate dalla L.R. 33/2015 e dai provvedimenti attuativi della stessa L.R. (in particolare, la Delib.G.R. 30 marzo 2016 - n. 10/5001 "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)"), nelle more del relativo adeguamento ai sensi della sopravvenuta normativa statale di settore.

Nel dettaglio, si evidenzia che l'articolo 9-quater del d.l. 123/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 156/2019, ha espressamente ricondotto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l., la zona sismica 3 nell'ambito della "bassa sismicità" che, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001 deve considerarsi zona esclusa dall'obbligo di conseguimento della preventiva autorizzazione sismica.

In particolare, gli aggiornamenti derivanti dalla novella legislativa statale interessano gli ambiti territoriali di applicazione della normativa di settore, mentre rimane invariato il trasferimento delle funzioni in ambito sismico alle amministrazioni comunali, effettuato ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 33/2015.

Per quanto concerne le istanze sismiche in corso alla data di entrata in vigore della legge 156/2019, quest'ultima non ha previsto disposizioni specifiche al riguardo: a fini di mero orientamento applicativo, pertanto, si richiamano i noti principi di precauzione, ai fini della tutela della pubblica incolumità in materia di vigilanza sismica sulle costruzioni, e del cd. ″ tempus regit actum″ (secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata al momento della sua adozione).

A tale riguardo, si ritiene comunque di dover far presente alle amministrazioni comunali competenti in ambito sismico, in via meramente collaborativa ed impregiudicate restando le valutazioni di competenza, l'opportunità di concludere l'istruttoria sul rilascio dell'autorizzazione sismica per i procedimenti in corso (facendo prevalere, in tal modo, il principio di precauzione, ai fini della tutela della pubblica incolumità), nei casi in cui l'istante non abbia formalizzato la richiesta di applicare al procedimento in corso la normativa sopravvenuta di cui in premessa.

A livello amministrativo, la modulistica per la presentazione delle istanze sismiche, di cui al decreto del dirigente di unità organizzativa 28 novembre 2018 - n. 17589 (Aggiornamento della modulistica approvata dalla Delib.G.R. 30 marzo 2016 - n. 10/5001 "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)"), è stata integrata dalla Delib.G.R. 2584/2019 con il Modulo 14 - Deposito della relazione a struttura ultimata -, il Modulo 15 - Comunicazione di

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Allegato - Tabella di sintesi dei procedimenti in ambito sismico in Regione Lombardia


TIPOLOGIA DI INTERVENTO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE

PROCEDIMENTO IN AMBITO SISMICO (Artt. 80, 90, 94 e 94-bis del D.P.R. 380/2001 e artt. 6 e 8 L.R. 33/2015)

ZONA 1 ZONA 2 (ag compresi fra 0,2g e 0,25g)

ZONA 2 (ag compresi fra 0,15g e 0,2g)

ZONA 3 ZONA 4

Nessun comune in Regione Lombardia

57 comuni in Regione Lombardia

1450 Comuni in Regione Lombardia

Nuova costruzione

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