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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 22/11/2019, n. 2355

L. 205 del 27 dicembre 2017 - art. 1 - commi 502 - 503 - 504 e 505: attività di enoturismo - Decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" - Attuazione dell' esercizio dell'attività enoturistica e definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie.
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Testo del documento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Richiamati:

- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ed in particolare l'articolo 1, commi da 502 a 505;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica";

- la legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole";

- la Delib.G.R. n. 1693 del 2 novembre 2009 "LR n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Criteri di attuazione del settore agriturismo" successivamente modificata dalla deliberazione n. 987 dell'11 luglio 2011 "LR n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo";

- la Delib.G.R. n. 314 dell'8 febbraio 2010 "L. R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Disposizioni attuative del titolo II "F

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Allegato 1 - Procedure e criteri per lo svolgimento dell'attività enoturistica in Emilia-Romagna


1. Premessa

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", all'articolo 1, commi da 502 a 505, è stata definita una nuova tipologia di attività correlata all'attività agricola: l'enoturismo.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019 recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" ha disciplinato le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

Il Decreto ha inoltre demandato alle Regioni la definizione di funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie sull'osservanza di quanto disposto.

Con le presenti disposizioni si dà pertanto attuazione alla Legge n. 205 del 2017 e al successivo Decreto Ministeriale del 12 marzo 2019, definendo le procedure e criteri per lo svolgimento dell'attività enoturistica in Emilia-Romagna e le attività di controllo.


2. Finalità e definizioni

La Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa nazionale, riconoscendo l'importanza del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose anche per la crescita delle realtà imprenditoriali regionali, con le presenti disposizioni persegue:

- la valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni viticole del territorio regionale,

- la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato,

- la promozione dell'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità,

- la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.

Nell'ambito delle presenti disposizioni si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;

- "operatore enoturistico" inteso quale imprenditore agricolo che svolge attività agricola di coltivazione della vite o che effettua la trasformazione di prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche e integrazioni;

- "imprese che svolgono attività di trasformazione di prodotti vitivinicoli": imprese che operano in un contesto di filiera e che svolgono sul territorio regionale le seguenti attività:

a) produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione;

d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, anche ai fini della commercializzazione;

- "cantina": si intende il locale dove il frutto maturo della vite viene pigiato e fermentato, il locale dove si detiene il prodotto lavorato, sia allo stato sciolto che confezionato;

- "stabilimento vinicolo" si intende il luogo dove si effettuano le trasformazioni del prodotto su scala industriale;

- "produzioni della viticoltura DOP (DOCG e DOC), IGP (IGT)": sono le produzioni riconosciute ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione e del commercio del vino";

- "commercializzazione diretta" si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- "attività di degustazione del vino": si intende la degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, con calici di vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;

- "degustazione in abbinamento ad alimenti": si intende la degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, in abbinamento a prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati da altri stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/853 del 2004, pronti per il consumo nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Emilia-Romagna:

- prodotti DOP, IGP, STG,

- prodotti di montagna,

- prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione riconosciuti dalla UE,

- prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo;

- "attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, organizzazione di visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine": si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;

- "operatore agrituristico", "operatore di fattoria didattica": imprenditore agricolo in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agriturismo ed attività connesse" o dal Titolo II "Fattorie didattiche", delle legge regionale n. 4 del 15 marzo 2009, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 30 della suddetta Legge.

L'imprenditore agricolo, qualora non si limiti a somministrare i propri prodotti vitivinicoli in abbinamento a prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati da altri stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/853 del 2004, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui alle Linee guida ministeriali, e l

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