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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 18/12/1986, n. 891
L. 18/12/1986, n. 891
L. 18/12/1986, n. 891
- L. 11/03/1988, n. 67
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 30/04/1999, n. 136
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Art. 1.1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge. N1 |
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Art. 2.N2 1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni: a) durata massima ventennale; b) tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo; |
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Art. 3.1 . Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi. 2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilità e alle condizion |
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Art. 4.1. Gli istituti e le sezioni di credito edilizio sono abilitati ad effettuare anche operazioni di credito fondiario. 2. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3 concedono mutui fondiari per l'acquisto di alloggi da adibire ad abi |
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Art. 5.N2 N3«1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare per: a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicità annuale; b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla |
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Art. 6.1. Le convenzioni di cui all'articolo 4 comma 2, possono consentire che i contratti di mutuo prevedano la delega irrevocabilmente conferita dal mutuatario al propri |
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Art. 7.1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente Ia corrispondenza della rata versata alla retribuzione percepita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. |
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«Art. 7-bis.N3 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 |
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Art. 8.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff |
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