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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/05/1975, n. 166
L. 27/05/1975, n. 166
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- L. 08/08/1977, n. 513
- D.L. 13/08/1975, n. 376 (L. 16/10/1975 n. 492)
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Art. 1.In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata a |
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Art. 2. |
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Art. 3.I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare. |
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Art. 4.Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente le |
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Art. 5.È consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presi |
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Art. 6.Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante: a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , che sono versati sino al 31 dicembre 1977; b) le |
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Art. 7.Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi. Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla |
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Art. 9.Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato d |
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Art. 10.Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: N2 |
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Art. 11.Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano all |
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Art. 12.Il presidente della giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 9, invia al comune, al richiedente, all'istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termi |
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Art. 13.I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso t |
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Art. 14.Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza la osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domand |
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Art. 15.I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo 13 |
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Art. 16.Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'u |
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Art. 17.Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in mater |
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Art. 18.È consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che: |
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Art. 19.È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza fines |
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Art. 20.Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizi |
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Art. 21.Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contras |
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Art. 22.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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