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Sent.C. Stato 12/05/2009, n. 2910

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1. Opere pubbliche - Programma ed elenco annuale - Competenza del Consiglio comunale - Ex art. 42, D.Lgs. 00/267 2. Progetto oo.pp. - Progetto preliminare - Può farne parte lo studio di prefattibilità ambientale
1. Per le amministrazioni comunali l’approvazione dello schema del programma triennale e del suo aggiornamento annuale rientra nelle competenze della Giunta municipale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mentre è competente per l’approvazione definitiva del programma e dell’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare soltanto il Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del ricordato decreto legislativo, trattandosi in ultima analisi di un atto di programmazione e di indirizzo. 2. Lo studio di prefattibilità ambientale fa parte del progetto preliminare, ma non è necessaria: infatti, la mancanza dello studio di prefattibilità non può incidere negativamente sulla validità e legittimità dell’approvazione del progetto preliminare dei lavori in questione non risultando provato che essa incide negativamente sull’elaborazione e sull’approvazione del progetto definitivo, di cui il progetto preliminare costituisce il necessario substrato e presupposto, logico, oltre che giuridico.

1. Conf. C. Stato IV 14 dicembre 2002 n. 6917 R.
(D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 42 e 48) (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 18)

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