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Sent. C. Stato 14/12/2002, n. 6917

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante - Motivazione specifica - Quando è necessaria.
1. Qualora al piano regolatore generale venga apportata una variante con conseguente nuova destinazione dell'area, occorre una motivazione specifica solo nel caso che tale destinazione incida su fondate aspettative dei proprietari interessati, determinate dall'esistenza di un piano di lottizzazione approvato o di una concessione edilizia già rilasciata in loro favore.

1a. - Sulla variante al piano regolatore generale ved. C. Stato V 29 novembre 2002 n. 6546 R (Sulla deliberazione di una variante al P.r.g. è competente il Consiglio - e non la Giunta - comunale); V 7 ottobre 2002 n. 5295 R (L'approvazione di una variante al P.r.g. che sia condizionata all'avvenuta esecuzione di opere decade se quelle opere non vengano eseguite nel tempo stabilito); IV 25 settembre 2002 n. 4907 R (1. Le varianti ai P.r.g. possono distinguersi in specifiche, normative e generali - 2. Per le varianti al P.r.g. destinate alla tutela dell'ambiente non occorre una specifica motivazione); IV 5 luglio 2002 n. 3695 R (Sui limiti alla facoltà discrezionale del Comune di modificare il P.r.g. senza obbligo di particolare motivazione)

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