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Sent.C. Cass. 04/11/2005, n. 21407

50486 50486
1. Appalti ll.pp. - Contratto - Rescissione - Per inadempimento appaltatore - Danno risarcibile a P.A.
1. Dalla rescissione del contratto di appalto di opera pubblica per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, non consegue «ex se» un danno risarcibile per la P.A. appaltante, pari all'astratto incremento dei costi dell'opera, indipendentemente dal riappalto dei lavori; viceversa, il danno previsto e disciplinato dalla norma in questione è esclusivamente quello che la P.A. committente subisce nello stipulare un nuovo contratto o nel provvedere mediante l'esecuzione d'ufficio - danno che quindi non ricorre in mancanza di un nuovo contratto o dell'esecuzione d'ufficio - fermo restando il diritto dell'appaltante di ottenere il risarcimento del danno ulteriore e diverso secondo le norme comuni.

1. Ved. Cass. 15 ottobre 2004 n. 20324 R; 19 maggio 2003 n. 7829; [R=W19MA037829] 6 settembre 1995 n. 9359; R 9 febbraio 1976 n. 424; [R=W9F76424] S.U. 5 novembre 1973 n. 2856; [R=W5N732856] 18 maggio 1965 n. 956. [R=W18MA65956] 1a. - Sul recesso, rescissione o risoluzione del contratto di appalto ved. Cass. 15 ottobre 2004 n. 20324 R ; 2 settembre 2004 n. 17673 R C. Stato V 17 luglio 2004 n. 5126; R 7 luglio 2004 n. 12416 R.
[L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340 (n)] R

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